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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.07.2007 60.2007.166

9 juillet 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·402 mots·~2 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.166  

Lugano 9 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007 presentata dal

, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;  

richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;

richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta è in corso.

                                   2.   Con la presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.

                                   5.   In considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

decreta

                                   1.   L’istanza è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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