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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.05.2007 60.2007.103

25 mai 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·902 mots·~5 min·1

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.103  

Lugano 25 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15.3.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di due incarti penali (MP __________ e __________);  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza in data 20/21.3.2007;

ritenuto che questa Camera, con scritto 21.3.2007, ha chiesto alla Pretura istante di meglio chiarire i motivi a fondamento del richiamo;

preso atto della trasmissione, in data 16.4.2007, da parte delle Pretura istante, delle prese di posizione dei due patrocinatori in sede civile;

richiesto (in data 17.4.2007) ed acquisito (in data 18.4.2007) l’incarto da parte di questa Camera;

preso atto delle osservazioni 27/30.4.2007 del procuratore pubblico PI 1, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della denuncia penale 29.3.2002 inoltrata da PI 3, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 2 in relazione alla società __________ ed a un relativo contratto di cessione.

                                   2.   A seguito della denuncia penale 25.7.2002 inoltrata dalla __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 2 per reati patrimoniali.

                                   3.   Entrambi i procedimenti si trovano allo stadio del deposito atti disposto in data 11.4.2007.

                                   4.   In precedenza, questa Camera si è già occupata di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico a seguito di un esposto penale presentato da __________ a carico di PI 3: con decisione 25.8.2005 (inc. CRP __________) ha infatti accolto un’istanza di promozione dell’accusa ed ha rinviato gli incarti (MP __________) al Ministero pubblico.

                                   5.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria tra __________ e PI 3 (inc. __________) in relazione ad asserite (e probabilmente contestate) violazioni contrattuali, in particolare in relazione alla cessione dell’attività della __________. In questo contesto sono stati richiamati i due surriferiti incarti (__________).

                                   6.   Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera, ritenuto come i due incarti richiamati non coinvolgerebbero, a suo dire, le stesse parti attive nel procedimento civile e precisando inoltre che “gli incartamenti richiamati dalle parti al processo civile – apparentemente dipendenti da esposti di __________ – sembrerebbero essere diversi da quelli di cui alle presenti osservazioni” (osservazioni 27/30.4.2007).

                                   7.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   8.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   9.   Nel presente caso, è dato un legame tra gli atti oggetto della causa civile ed i fatti oggetto del procedimento penale all’inc. __________, in quanto riferiti alla cessione delle azioni e all’attività della __________”: non a caso il denunciante in questo procedimento è convenuto in sede civile.

                                         Al contrario, non è data una connessione con l’altro procedimento di cui all’inc. __________.

                                         Inoltre, come osservato dal procuratore pubblico e come emerge dalla decisione di questa Camera del __________ (inc. __________), gli incarti accennati nelle osservazioni presentate dal patrocinatore di __________ alla Pretura non sono quelli qui richiamati.

                                   8.   L’istanza è parzialmente accolta. Le parti potranno esaminare gli atti dell’inc. __________ presso il Ministero pubblico, chiedendo di acquisire copia di determinati atti, che saranno trasmessi dal Ministero pubblico direttamente alla Pretura. L’incarto è al contempo ovviamente a disposizione del pretore.

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

3.      Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.   

                                   4.   Intimazione:

-          (rif.); -          (rif.).  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                      La segretaria

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