Incarto n. 60.2006.49
Lugano 8 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 2/3.2.2006 presentata dalla
IS 1 rappr. __________, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti penali contro ignoti per violazione del segreto fiscale pendenti presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 7/8.2.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della situazione venutasi a creare presso la Divisione delle Contribuzioni (DdC) ed in particolare presso la Direzione, come pure a seguito delle controversie in relazione alla (mancata) tassazione di un trapasso aziendale, il Consiglio di Stato del Canton Ticino (CdS) ha deciso (con risoluzione n. __________ del 17.1.2006) di aprire un’inchiesta amministrativa sulla situazione determinatasi alla DdC, affidando l’inchiesta ad una commissione d’inchiesta amministrativa esterna (CIAE) composta da tre ex magistrati. La Commissione, a firma di uno dei suoi membri, chiede a questa Camera l’autorizzazione ad accedere agli incarti pendenti presso il Ministero pubblico relativi alle procedure contro ignoti per violazione del segreto fiscale sorte a seguito di segnalazioni da parte delle autorità cantonali.
2. Come esposto in entrata, con le proprie osservazioni, il procuratore generale ha dato il proprio preavviso favorevole, precisando che le modalità d’accesso agli incarti dovranno essere con lui concordate.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4. Nella fattispecie la legittimazione e l'interesse della CIAE vanno senz’altro riconosciuti.
Il CdS ha istituito questa Commissione nell'ambito delle sue competenze istituzionali, anche se la risoluzione n. __________ del 17.1.2006 non indica alcuna base legale: probabilmente occorre far riferimento all’art. 37 cpv. 2 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).
L'interesse legittimo della Commissione è pacifico, essendo stata espressamente incaricata dal CdS d'indagare sulla tutela del segreto fiscale e più in generale sul funzionamento della DdC (punto 3 lit. c e lit. d della risoluzione n. __________ del 17.1.2006).
Lo svolgimento dei compiti commissionali può trarre indubbi vantaggi dall'accesso agli atti penali, suscettibile d'evitare inutili doppioni nell'assunzione delle informazioni e dei documenti necessari o utili ad entrambe le pratiche. Ai membri della Commissione d'inchiesta amministrativa deve pertanto essere riconosciuto in termini generali il diritto alla consultazione degli atti penali, con facoltà di estrarne copia. Ritenuto che i procedimenti penali sono tuttora in fase di informazioni preliminari, la CRP delega al Ministero pubblico il compito di fissare i tempi e le modalità d'accesso.
5. La qualifica dell'istante giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario