Incarto n. 60.2006.471
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/14.12.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli incarti penali MP __________;
premesso che il richiamo degli incarti è stato inviato direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviato per competenza a questa Camera in data 13/14.12.2006 preavvisandolo favorevolmente;
considerato che le parti al procedimento penale sono le medesime di quelle del procedimento civile, questa Camera ha ritenuto di non procedere ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali in relazione ai fatti del 10.6.2004 e dell’8.7.2004. Il primo procedimento (inc. MP __________) a carico di __________ è sfociato nel decreto d’accusa 24.10.2005 (DA __________), ed a seguito di opposizione, nella sentenza della Pretura penale 4.7.2006 (inc. __________). Il secondo procedimento a carico di __________ (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________).
2. Con la presente istanza la Pretura chiede il richiamo in sede civile dei due incarti penali. Il sostituto procuratore pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
5. Nel presente caso è pacificamente data una connessione tra la causa civile e gli incarti richiamati, e quindi va riconosciuto un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. I due incarti penali sono inviati direttamente da questa Camera alla Pretura istante, che li ritornerà al Ministero pubblico ed alla Pretura penale.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria