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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.12.2006 60.2006.455

21 décembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·873 mots·~4 min·5

Résumé

Istanza di decadenza della cauzione

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.455  

Lugano 21 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/22.9.2006 presentata dal

IS 1   chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 6'801.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamate le osservazioni 5/6.12.2006 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;

ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con sentenza 3.8.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione grave alla LCStr, ripetuto furto d’uso, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 5 mesi di detenzione parzialmente addizionale, e all’espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (nella misura di due terzi).

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 6'801.--, considerato come nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza 3.8.2006, p. 6).

                                   3.   Il procuratore pubblico ha dato il suo consenso alla decadenza a favore dello Stato; PI 2 non si è pronunciato.

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare nota 2425). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

                                   5.   La parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                   6.   La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena.

                                   7.   Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 3.8.2006, p. 6), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

                                   8.   Vista la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                    §   Di conseguenza la cauzione di CHF 6'801.-- prestata da PI 2, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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