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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.11.2006 60.2006.405

22 novembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·445 mots·~2 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.405  

Lugano 22 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.10.2006 presentata da

RI 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo tempo emesso a suo carico;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza in data 24/25.10.2006, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RI 1 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 22.9.2003, cresciuto in giudicato (DA.__________ __________).

2.Con la presente istanza RI 1 chiede di ricevere copia del decreto d’accusa. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo.

6.L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa del 22.9.2003 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

( ).  

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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