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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.11.2006 60.2006.383

22 novembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·549 mots·~3 min·2

Résumé

Istanza di promozione dell'accusa. ricevibilità

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.383  

Lugano 22 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2006 presentata dalla

IS 1  

contro  

la decisione di non luogo a procedere del 10.10.2006 del procuratore generale (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato che

                                     -   il 4.10.2006 la IS 1 ha denunciato il pretore __________ __________;

                                     -   con decisione 10.10.2006 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo dati elementi costitutivi di un qualche reato penale;

                                     -   l'istanza di promozione dell'accusa dell’11/12.10.2006 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza 12.10.2006 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

                                     -   neppure l'allegato 19/20.10.2006 ed i successivi del 24.10.2006 e del 25.10.2006, in evasione di quanto richiesto dalla CRP, rispettano i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire, del resto in modo alquanto confuso e prevenuto, la sua tesi  senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata;

                                     -   in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;

                                     -   il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

                                     -   in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

                                     -   seconda condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;

                                     -   manifestamente l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore generale per osservazioni;

                                     -   la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a IS 1 .

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-; -,  

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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