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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.11.2006 60.2006.382

20 novembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·439 mots·~2 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.382  

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10.7./11.10.2006 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un loro paziente deceduto;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, una prima volta in data 10.7.2006, una seconda volta in data 4.9.2006;

ritenuto che solo in data 4.10.2006 la richiesta è stata indirizzata a questa Camera, come da indicazione del Ministero pubblico nel suo scritto del 2.10.2006;

richiamate le osservazioni 17/18.10.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, con le quali comunica il proprio nulla osta, osservando che il reperto autoptico non è ancora pervenuto al Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un incidente dall’esito mortale avvenuto il 21.5.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), ed ha disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.

                                   2.   Con la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico, al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente.

                                   5.   L’istanza è accolta. Il documento richiesto sarà trasmesso dal Ministero pubblico all’ente richiedente appena ne sarà in possesso.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’ente richiedente.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-  (vs. rif. RR/ml); -  __________ di ritorno).  

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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