Incarto n. 60.2006.371
Lugano 25 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 27.9/2.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della decisione che ha messo fine ad un procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
richiamato lo scritto 10/11.10.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 13/16.10.2006 del patrocinatore di PI 2, che si oppone all’istanza indicando che spetterebbe all’assicurato fornire copia degli atti penali richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto una procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________) per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento, conclusosi con un decreto di non luogo procedere del 14.11.2005 (NLP __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa è stata respinta da questa Camera con decisione del 28.6.2006 (inc. CRP __________).
2. Con la presente procedura, la compagnia istante, nella sua veste di assicuratore LAMal, chiede di ricevere copia della decisione che ha messo fine al procedimento penale, indicando quale riferimento la decisione di questa Camera. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico non ha formulato osservazioni particolari, il patrocinatore di PI 3 non si è opposto alla richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 vi si oppone, indicando che la compagnia di assicurazione dovrebbe ottenere l’informazione direttamente da parte dell’assicurato.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso vi è un nesso tra la decisione richiesta e gli impegni assicurativi che la compagnia istante deve valutare, ciò che conseguentemente crea un interesse giuridico legittimo ad ottenere dalle autorità giudiziarie le decisioni pertinenti.
5. L’istanza è accolta. Copia della decisione 28.6.2006 di questa Camera (inc. CRP __________) è allegata alla copia della presente decisione destinata all’assicurazione istante.
6. In virtù dell’art. 32 LPGA, le informazioni devono essere date gratuitamente, in quanto assicuratore sociale. Un rimborso spese è però giustificato, a maggior ragione se si considera che più economico (e meno dispendioso in termini di tempo, ma anche di spese) sarebbe stato richiedere copia della decisione all’assicurato.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 32 LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva tassa di giustizia; le spese di CHF 50.-- (cinquanta) sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario