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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.09.2006 60.2006.37

15 septembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·856 mots·~4 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.37  

Lugano 15 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

 Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/11.8.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto relativo ad un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione ad una richiesta di affiliazione;  

richiamate le osservazioni 23.8.2006 del procuratore __________, medianti le quali preavvisa favorevolmente la richiesta dell’organizzazione istante;

richiamate le osservazioni 4/5.9.2006 del patrocinatore di PI 2, che si oppone all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In relazione alla funzione di amministratore unico svolta da PI 2 per la __________ SA, società fallita a seguito di decisione della Commissione federale delle banche (CFB), ed a seguito di una denuncia presentata dalla CFB, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico di PI 2 per vari titoli di reato.

                                   2.   A seguito di una richiesta di affiliazione all’organizzazione istante, PI 2 ha comunicato l’esistenza del procedimento penale a suo carico. L’organizzazione istante ha quindi chiesto di poter accedere agli atti del medesimo, per poter determinarsi sulla richiesta di affiliazione.

                                   3.   Se il procuratore pubblico ha dato il proprio accordo all’accesso agli atti, il patrocinatore di PI 2 vi si oppone sostanzialmente per violazione del diritto di essere sentito ed in ossequio al principio della proporzionalità. Il patrocinatore fa presente che PI 2 ed il suo difensore penale non hanno accesso agli atti del procedimento penale, di modo che nella procedura di affiliazione non potrà determinarsi in piena conoscenza di causa, non conoscendo gli atti del procedimento penale che sarebbero al contrario messi a disposizione dell’organizzazione istante. La proporzionalità è invocata in relazione allo stadio (tutt'altro che finale) del procedimento penale, di modo che per il momento si è in presenza solo di ipotesi di reato, ma non di una condanna penale: per questo sono dati i requisiti necessari per l’affiliazione, senza perciò la necessità, per l’organizzazione istante, di prendere visione degli atti.

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   5.   Nel caso dell’organizzazione qui istante occorre anzitutto richiamare la decisione di questa Camera del 18.10.2004 (inc. CRP __________) e la decisione dell’8.9.2005 (inc. CRP __________, pubblicata in RtiD I-2006 n. 5 p. 15), ai cui considerandi si rimanda.

                                   6.   Nel presente caso l’organizzazione chiede l’accesso agli atti in relazione ad una richiesta di affiliazione. È di principio dato un interesse giuridico legittimo. A questo interesse il patrocinatore di PI 2 contrappone una violazione del diritto di essere sentito (perché non avrebbe accesso agli atti del procedimento penale) ed il principio della proporzionalità (in relazione allo stadio tutt'altro che finale del procedimento penale). Nessuno di questi due argomenti sono tali da prevalere rispetto all’interesse giuridico legittimo fatto valere dall’organizzazione istante.

                                         Per la violazione del diritto di essere sentito, PI 2 può chiedere al procuratore pubblico l’accesso agli atti, a maggior ragione se è ammesso lo stesso per l’organizzazione qui istante.

                                         Ad ogni modo, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, e non ha addotto eventuali bisogni istruttori che giustificassero per il momento di rifiutare l’accesso agli atti all’organizzazione istante.

                                         In relazione alla proporzionalità, l’organizzazione istante agisce in modo proporzionato ed adeguato verificando gli atti di un procedimento che correttamente PI 2 ha segnalato in margine alla domanda di affiliazione. L’organizzazione istante, nella valutazione degli atti, dovrà (a non averne dubbi) tener presente lo stadio in cui si trova la procedura, che non è ancora sfociata in una sentenza. L’accesso agli atti permette comunque delle verifiche utili e pertinenti per determinarsi sull’affiliazione.

                                   7.   L’istanza è accolta. Considerato lo stadio del procedimento, l’accesso agli atti potrà avvenire solo mediante esame degli atti essenziali (denuncia e verbali) del procedimento, presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.

                                   8.   Si ricorda agli organi dell’organizzazione istante il segreto cui sono tenuti, a maggior ragione in caso di esame di atti non ancora pubblici.

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante, all’origine della procedura.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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