Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.36

1 septembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,294 mots·~16 min·3

Résumé

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.36  

Lugano 1 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 16/20.2.2006 del procuratore pubblico Monica Galliker, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 10.5.2004 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva dal 30.1.2002 al 13.2.2002 – in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di tentata truffa “(…) per avere, a __________, durante il mese di gennaio 2002, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i funzionari della banca __________ di __________ affermando cose false per indurli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della banca __________, e meglio per avere messo all’incasso presso la banca __________ di __________, il 18 gennaio 2002, 100 buoni di risparmio del __________ di __________ falsi, da __________ 10'000.-- nominali ciascuno, per complessivi __________ 1'000'000.--, affermando di averli ricevuti, contrariamente al vero, quale commissione per l’intermediazione nella compravendita di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti tra la società __________ di __________ (__________) e una non meglio definita società __________, tentando di ottenere indebitamente, dal funzionario di banca, un anticipo di fr. 10'000.--/15'000.-- sull’incasso futuro” e falsità in documenti “(…) per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto precedente, per procacciarsi un indebito profitto e quindi al fine di commettere la tentata truffa di cui al punto precedente, fatto uso, a scopo di inganno, di 100 buoni di risparmio del __________ di __________ falsi, da __________ nominali 10'000.-- ciascuno”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rispettivamente la confisca dei falsi buoni del __________ sequestrati (DA __________);

                                         che con scritto 24/25.5.2004 la qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che il 24.2.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusata dalle imputazioni, ordinando nondimeno la confisca dei citati buoni di risparmio;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 14'317.90, oltre interessi, di cui CHF 8'284.20 per spese legali, CHF 330.-- per danni materiali, CHF 5’000.-- per torto morale e CHF 703.70 per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il 31.1.2002 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha designato l’avv. __________, __________, difensore d’ufficio della qui istante (AI 11);

                                         che con scritto 22/23.5.2002 il legale ha comunicato al procuratore pubblico che la cliente aveva “(…) rinunciato al mio patrocinio” (AI 33);

                                         che l’istante ha incaricato l’avv. PR 1 della sua difesa (AI 34);

                                         che IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei citati patrocinatori;

                                         che la nota dell’avv. __________ ammonta a CHF 1'513.90 (di cui CHF 1'300.-- di onorario e CHF 213.90 di spese), dedotti CHF 500.-- assegnati dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori – che ha accolto l’istanza di libertà provvisoria della qui istante – con decisione 13.2.2002 (AI 24);

                                         che essa non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

                                         che – adottando la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato – il dispendio di tempo corrispondente all’onorario esposto è pari a 5 ore e 10 minuti circa, onorario adeguato alla fattispecie;

                                         che anche le spese appaiono appropriate al caso concreto, per cui la suddetta nota professionale (CHF 1’013.90, oltre interessi dal 26.1.2006, come richiesto), può essere integralmente rifusa;

                                         che la nota dell’avv. PR 1 ammonta a CHF 7'270.30 (di cui CHF 6'430.-- di onorario e CHF 840.30 di spese);

                                         che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

                                         che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura, colloqui introduttivi con la cliente, colloqui con il precedente patrocinatore, per esempio) restano a carico della qui istante, che peraltro non spiega i motivi alla base dell’avvicendamento;

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

                                         che la nota non precisa il dispendio di tempo;

                                         che nondimeno – adottando la citata tariffa – il dispendio di tempo corrispondente all’onorario esposto è pari a 29 ore e 15 minuti circa;

                                         che esso appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

                                         che la qui istante sostiene che l’istruttoria è stata “(…) piuttosto laboriosa e ha comportato anche l’audizione di numerosi testimoni, così come la trattazione di aspetti internazionali, essendo stata presentata una rogatoria da parte delle Autorità inquirenti __________ ed essendo stati avviati accertamenti anche in altre nazioni” (istanza 26/27.1.2006, p. 3);

                                         che nel corso dell’istruttoria sono invero stati interrogati IS 1 (AI 36), la coindagata (AI 37) e tre testimoni (AI 38/39/40): il patrocinatore ha nondimeno assistito unicamente al verbale della sua cliente;

                                         che, sebbene alle citate audizioni abbiano partecipato due rappresentanti della polizia giudiziaria __________, l’aspetto internazionale della vicenda ha avuto un ruolo secondario nel caso concreto [cfr. peraltro la decisione 13.2.2002 del giudice dell’istruzione e dell’arresto: “(…) l’ipotesi (anche solo accademica) di coinvolgimento dell’accusata istante, cittadina straniera, in altre operazioni del genere all’estero ed in danno di istituto __________ non rientra nelle competenze di indagine del foro ticinese” (p. 5, AI 24)];

                                         che, a suo dire, il legale avrebbe dedicato molto tempo “(…) alla ricostruzione dei complessi rapporti commerciali che stavano alla base della consegna dei titoli falsi alla qui istante, in particolare per l’esame di voluminosa documentazione messa a disposizione senza preciso ordine dall’interessata” (istanza 26/27.1.2006, p. 3);

                                         che tuttavia – come emerge dall’incarto – la documentazione inerente i rapporti commerciali non può certo essere reputata voluminosa (AI 9, inc. __________);

                                         che l’istruttoria si è sostanzialmente conclusa con i suddetti interrogatori (esperiti a fine maggio 2002);

                                         che, in queste circostanze, il numero dei colloqui con la qui istante e con il suo legale __________, rispettivamente degli scritti al loro indirizzo è – pur tenendo conto del luogo di domicilio di IS 1 e del suo asserito precario stato di salute – eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio;

                                         che il 21.6.2002 ed il 25.9.2002 il procuratore pubblico aveva sollecitato l’istante – per il tramite dell’avv. PR 1 – in capo alla presentazione della documentazione promessa nel corso del suo verbale di interrogatorio 28.5.2002 (AI 42/44) e che – verosimilmente – la fitta corrispondenza tra il legale e la sua cliente era inerente a questa richiesta;

                                         che nondimeno i contatti patrocinatore – istante appaiono sproporzionati, per cui gli onorari e le spese causati dall’indolenza della qui istante in merito all’edizione dei documenti [che sembrerebbero essere stati prodotti agli atti solo il 13/16.8.2004 (AI 9, inc. __________)] restano a suo carico;

                                         che peraltro determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari 15 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3'465.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con l’istante, 120 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti gli ulteriori colloqui telefonici, 270 minuti inerenti l’interrogatorio 28.5.2002, 240 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento [considerato che il decreto di accusa si limitava ad una fattispecie relativamente semplice (che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che difatti l’istante non sostiene)] e 165 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 412.50, di cui CHF 80.-- inerenti gli scritti (comprese le copie) e le telefonate alla qui istante ed al suo legale __________ (importo che considera, come esposto in precedenza, le limitate necessità di frequenti relazioni), CHF 100.-- inerenti gli ulteriori scritti (comprese le copie) e le ulteriori telefonate, CHF 12.50 (come esposto) inerenti “rimborso spese posteggio Autosilo Lugano”, CHF 50.-- (come esposto) inerenti le trasferte a Lugano ed a Bellinzona, CHF 38.-- (come esposto) inerenti “Anticipo a Ministero Pubblico, Contabilità – Bellinzona per fotocopie per incarto” e CHF 132.-- (come esposto) inerenti “fotocopie doc.ti” di data 13.8.2004 e “no. 48 fotocopie – doc.ti Pret. Penale – x ns. inc.” di data 29.10.2004”;

                                         che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 3'877.50, oltre interessi dal 26.1.2006, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che la qui istante chiede la somma di CHF 330.-- (380 km a CHF 0.80/km e CHF 26.-di pedaggio) per le spese di trasferta __________ il giorno dell’interrogatorio 28.5.2002;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

                                         che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 102.--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe __________ [oggi CHF 102.-- (che permette di non riconoscere interessi su questa somma)], in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito la qui istante postula la somma di CHF 5'000.-- per i 15 giorni di detenzione preventiva sofferta;

                                         che IS 1 è stata arrestata il 30.1.2002 (AI 7/9/10) ed è stata scarcerata il 13.2.2002 (AI 25);

                                         che per i 15 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita le viene assegnato l’importo base di CHF 3'000.-- (CHF 200.--/giorno, come postulato);

                                         che “(…) l’apertura del procedimento penale e la detenzione preventiva hanno avuto gravi conseguenze sull’accusata che ha dovuto ripetutamente ricorrere ad assistenza medica, sia durante che dopo la detenzione, in particolare per problemi di emorragie, ulcere intestinali e vomito”, che “ancora attualmente (…) non si è del tutto ripresa dalle conseguenze negative di un episodio altamente traumatizzante, considerato in particolare che la detenzione preventiva è stata scontata alle carceri pretoriali in condizioni notoriamente inaccettabili” e che “occorre poi tener conto che, a causa delle ingiuste accuse, il nome e l’immagine (…) sono girati per tutta l’Europa, considerandola membro di una banda di malavitosi dediti a truffe con assegni falsi” (istanza 26/27.1.2006, p. 5);

                                         che chiede quindi che il citato importo di CHF 3'000.-- sia aumentato a CHF 5'000.--;

                                         che nella fattispecie non ci sono elementi che giustificano un aumento (o una diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza: i problemi di salute sembrano in effetti preesistenti alla carcerazione (cfr. istanza di libertà provvisoria 4/5.2.2002, p. 3, AI 16); non ha presentato un certificato medico attestante una particolare sofferenza fisica o psichica attinente al procedimento penale; non ha dimostrato che la sua reputazione sia stata violata in maniera importante;

                                         che – a titolo di torto morale – le vengono pertanto assegnati CHF 3'000.--, oltre interessi dal 13.2.2002 (ossia dalla data di scarcerazione, come postulato), importo che tiene conto degli inevitabili disagi legati al procedimento penale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il predetto procedimento era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

                                         che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 703.70, di cui CHF 600.-- di onorario, CHF 54.-- di spese e CHF 49.70 di IVA;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese [non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________)];

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 8’243.40, di cui CHF 4'891.40 (CHF 1’013.90 e CHF 3'877.50), oltre interessi, per spese legali, CHF 102.-- per danni materiali, CHF 3'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti questa istanza;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 24.2.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8’243.40, oltre interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 4'891.40 e dal 13.2.2002 su CHF 3'000.--.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

60.2006.36 — Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.36 — Swissrulings