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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.03.2006 60.2006.35

7 mars 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·961 mots·~5 min·1

Résumé

istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.35  

Lugano 7 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);  

richiamato il preavviso favorevole 1/3.2.2006 del procuratore generale PI 1;

richiamato inoltre lo scritto 6/7.2.2006 del patrocinatore di PI 2 che, pur non opponendosi all’accesso agli atti, chiede di poter preventivamente esaminare gli atti del procedimento;

preso atto che successivamente il procuratore generale ha concesso l’accesso agli atti al patrocinatore di PI 2, come comunicato con scritto 15/16.2.2006;

preso inoltre atto dello scritto 1/2.3.2006 del patrocinatore di PI 2 che, dopo l’accesso agli atti, comunica che il patrocinato non si oppone all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’apertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a carico di PI 2 per titolo di abuso di autorità, in subordine corruzione passiva, a suo carico il Consiglio di Stato (CdS) ha risolto (risoluzione n. __________ del __________) l’apertura di un’inchiesta disciplinare, affidandola alla Sezione delle risorse umane. Quest’ultima, con l’istanza qui in esame, chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale all’origine dell’inchiesta disciplinare.

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ed il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di non opporsi all’accesso agli atti.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

                                   4.   L'art. 34 cpv. 1 Lord determina la competenza dell'autorità di nomina a infliggere sanzioni disciplinari, con facoltà di delega per alcuni tipi di sanzione (cpv. 2). L'art. 37 Lord sancisce quindi al suo cpv. 1 che l'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni, competenza che a sua volta può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.

                                         L'apertura o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di provvedimenti cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione che permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss.; W. HINTERBERGER, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, S. Gallo 1986, p. 351 ss.). Gli accertamenti preliminari sono compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane, conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28 cpv. 5 RELord. Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. __________ del __________, ha aperto nei confronti di PI 2 un'inchiesta disciplinare, affidandone la conduzione alla Sezione istante. La legittimazione dell'istante è pertanto data. Il CdS ha pure sospeso l'inchiesta in attesa delle prime risultanze del procedimento penale e, con effetto immediato, il suo funzionario, privandolo dello stipendio nella misura del 50%.

                                   5.   Appare dato un interesse giuridico legittimo dell'istante. Il procedimento disciplinare persegue scopi diversi da quello penale. Entrambi perseguono in vero scopi sanzionatori e di prevenzione. Il secondo tende a tutelare, perlomeno per quanto riguarda la sostanza del diritto penale comune, beni giuridici particolarmente importanti dell'individuo e della collettività, quali la vita, la libertà, la personalità, la proprietà, o in altri termini l'ordine pubblico. Il primo, per contro, in modo meno discriminante, tende specificatamente ad assicurare la legalità e la correttezza della funzione e dell'attività amministrativa, che devono poter fondare, da un lato, su relazioni ordinate all'interno dell'amministrazione e, dall'altro lato, sull'affidamento e sulla fiducia di cui nei suoi confronti deve poter godere la collettività (cfr. W. HINTERBERGER, op. cit., p. 59; R. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, BS 1990, n. 54 B I).

                                         E' ben vero che la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 106 IB 177, 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211). Questo avviene tuttavia per specifiche ragioni giuridiche, oltre che di economia processuale e di opportunità, per evitare di compromettere la sicurezza del diritto. Ciò non implica tuttavia che un comportamento senza rilevanza penale non abbia importanza a livello disciplinare. I due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519 ss.).

                                   6.   L’istanza è accolta. I rappresentanti dell’istante potranno accedere agli atti presso il Ministero pubblico, concordando con quest’ultimo i tempi per la visione degli atti.

                                   7.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, vista la qualità dell’istante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-, - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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