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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.12.2007 60.2006.322

27 décembre 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,720 mots·~14 min·5

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.322  

Lugano 27 dicembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nei decreti d’abbandono __________ e __________ emanati dal procuratore pubblico Marco Villa (ABB __________ e ABB __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;    

richiamato lo scritto 4/5.9.2006 del magistrato inquirente che si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 8/13.9.2006 della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

considerato lo scritto 19.4.2007 con il quale questa Camera comunica all’istante di non potersi esprimere in merito “(…) fino ad una decisione cresciuta in giudicato riguardo all’imputazione promossa con decreto d’accusa 21.9.2005”;

visto lo scritto 4/5.12.2007 di IS 1 con cui trasmette a questa Camera il decreto d’abbandono 23.5.2007 e sollecita nel contempo l’evasione della sopraccitata istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che IS 1 è stato arrestato il __________ con l’accusa di violenza carnale, coazione sessuale, minacce e vie di fatto, per i fatti accaduti “(…) presso il suo domicilio nel maggio __________ e il __________ a danno di __________” (AI 1/2/3);

che il giorno seguente la misura è stata confermata dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente per bisogni dell’istruzione (AI 5);

che l’accusato è stato scarcerato l’1.9.2004 (AI 39);

che con decisione 1.9.2005 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale per i titoli di reato di coazione sessuale e violenza carnale, in applicazione del principio in dubio pro reo rispettivamente per la “(…) non realizzazione dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi di legge” (ABB __________);

che per gli stessi fatti, con decisione 21.9.2005, il magistrato inquirente ha messo IS 1 in stato d’accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di vie di fatto e minaccia, proponendo la sua condanna alla pena di diciotto giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto (DA __________);

che IS 1 ha interposto opposizione a tale decreto d’accusa in data 26.9.2005 (doc. C);

che il presidente della Pretura penale con decreto 20.10.2006 ha ritornato gli atti al Ministero pubblico, dopo aver accertato che la fattispecie esulava dalla sua competenza alla luce di un successivo decreto d’accusa emesso nei confronti dello stesso accusato;

che con scritto 16.5.2007 __________ ha ritirato la querela penale sporta nei confronti di IS 1 per i reati di vie di fatto e minacce;

che, essendo entrambi reati perseguibili a querela di parte, il procuratore pubblico ha decretato, in data 23.5.2007, l’abbandono del procedimento penale per i sopraccitati titoli di reato (ABB __________);

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno dal primo decreto d’abbandono (art. 320 cpv. 1 CPP), IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'600.-- a titolo di risarcimento per ingiusta carcerazione, CHF 1'074 per spese legali e “(…) un importo non inferiore ai fr. 1'000.-- (…)” a titolo di torto morale (cfr. istanza 30/31.8.2006);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 63);

che essendo stato prosciolto dalle accuse ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1 (che è subentrato al suo precedente difensore soltanto in sede di opposizione), di complessivi CHF 1'074.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (4 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 74.-- di spese (cfr. nota 30.8.2006)];

che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che in particolare appare eccessivo l’onorario esposto in considerazione del fatto che la “nota spese e competenze”, di cui si chiede in questa sede la rifusione, concerne unicamente la domanda di indennità presentata a questa Camera (cfr. nota 30.8.2006);

                                         che la nota 30.8.2006 concerne dunque unicamente l’istanza di indennità in esame;

                                         che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che, inoltre, nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

                                         che viene dunque ammesso un onorario pari a 2 ore e 30 minuti a CHF 250.-- / ora, per complessivi CHF 625.--;

che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 74.--, come postulato;

che l’IVA ammonta a CHF 53.10;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 752.10;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che il qui istante chiede la somma di CHF 3'600.-- per i diciotto giorni di detenzione preventiva sofferta e “un importo non inferiore ai fr. 1'000.--“ a titolo di torto morale (cfr. istanza 30/31.8.2006, p. 3);

che IS 1 è stato arrestato il 14.8.2004 (AI 1/2/3) e scarcerato il 1.9.2004 (AI 39);

che l’istante è quindi stato privato della libertà personale per diciotto giorni;

che per la detenzione preventiva ingiustamente sofferta gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 3'600.--;

che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che, a suo dire “(…) dopo l’avvenuta liberazione dal carcere preventivo (…)” egli sarebbe “(...) precipitato in uno stato depressivo, che lo ha costretto ad un isolamento dalla società e dal mondo del lavoro. Persona fermamente contraria all’assunzione di medicinali, il signor IS 1 ha seguito una cura kinesiologica ed ha assunto prodotti omeopatici (…)” (istanza 30/31.8.2006, p. 2 s.);

che l’istante ha prodotto il certificato medico del dr. med. __________ in cui quest’ultimo afferma di “(…) aver visitato il paziente il 7.11.2005 e d’aver rilevato un umore ancora depresso, con crisi d’ansia specialmente in situazioni in cui vi sono delle discussioni o un tono aggressivo da parte di terze persone, e una malinconia cronica di base. (…). Anamnesticamente si rileva come nel settembre ’04 circa, il paziente a causa delle vicende giudiziarie era precipitato probabilmente in una depressione reattiva e si era recato per la prima volta da uno psichiatra presso il quale aveva eseguito una sola visita, (…). Non avendo visto il paziente in precedenza non posso però certificare qualsiasi inabilità lavorativa precedente alla mia visita (…)” (certificato medico 8.11.2005, doc. E);

che l’istante ha prodotto inoltre la dichiarazione della kinesiologa __________ nella quale quest’ultima afferma che “(…) il signor IS 1 si è presentato presso il mio studio di __________ l’8 settembre 2004 in uno stato di profonda depressione: soffriva di forte ansia e insonnia tanto da non poter reggere i ritmi lavorativi. (…), più volte ho temuto per la sua integrità dato il suo stato di angoscia profonda e demotivazione generale. Per ristabilire l’equilibrio e la stabilità necessarie (…) abbiamo impiegato circa un anno e mezzo” (dichiarazione 24.8.2006, doc. F);

che __________, nel verbale di interrogatorio 12.10.2004, ha dichiarato “(…) confermo che ho in cura il succitato dal giugno 2004 per problemi di depressione. In particolare __________ si è rivolto al mio studio dopo il suo primo arresto per droga del maggio u.s. e l’ho incontrato in due occasioni, questo inteso prima della sua seconda carcerazione. (…). Posso dire che __________ dalla prima carcerazione (maggio 2004) è uscito piuttosto provato e, (…), questo lo ha spinto a chiedere aiuto. Quando è arrivato nel mio studio era molto depresso addirittura come a sue stesse parole, ‘ogni tanto pensava al suicidio’. Voleva uscire dal giro della droga e cambiare completamente la sua vita. (…). Ho avuto modo di incontrare nuovamente il succitato quando è stato rilasciato dopo la seconda carcerazione, quindi nel mese di settembre. Era molto depresso (…)” (verbale di interrogatorio 11.10.2004, p. 1 ss., AI 53);

che il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante e le sue conseguenze, lo hanno indubbiamente segnato in maniera profonda a livello psicologico;

che ciononostante, nella commisurazione dell’indennità a titolo di torto morale, in relazione allo stato di salute dell’istante, occorre ricordare la cosiddetta teoria della “predisposizione costituzionale”, ossia una particolare predisposizione del danneggiato per danni corporali emergente dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti, quale motivo di riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e riferimenti); ciò è il caso, ad esempio, laddove sussistono dei disturbi preesistenti della personalità del leso;

che appare dunque equo, avuto riguardo di tutte le circostanze del caso, stabilire in CHF 4'100.-- il risarcimento complessivo del torto morale;

che, in ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo di CHF 4’852.10, di cui CHF 752.10 a titolo di spese legali e CHF 4'100.-- per torto morale;

                                         che interessi di mora non sono protestati;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di 1/8 circa, per la somma di CHF 50.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione ai decreti di abbandono __________ e 23.5.2007 (ABB __________ e ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4’852.10.

2.La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.--(cinquanta).

3.Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria§

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