Incarto n. 60.2006.300
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 30.8.2006 del procuratore pubblico__________, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia presentata dalla __________ e dalla __________ (parti al procedimento civile) in data 18.2.2005, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________. L’incarto è tuttora presso il Ministero pubblico.
2. Con la presente istanza la Pretura chiede il richiamo del procedimento penale in relazione alla causa civile inc. OA.__________ pendente tra i denuncianti ed un loro cliente in relazione a malversazioni commesse da __________. Il procuratore pubblico ha dato preavviso favorevole.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo. Considerato lo stadio del procedimento penale, e le possibili esigenze d’inchiesta, per il momento si giustifica di mettere a disposizione del giudice civile solo i verbali e non tutti gli atti del procedimento.
6. L’istanza è parzialmente accolta. L’incarto viene ritornato al Ministero pubblico con preghiera di inviare copia unicamente dei verbali alla Pretura istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria