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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.11.2006 60.2006.299

6 novembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,745 mots·~9 min·1

Résumé

istanza di ispezione degli atti. già parti civili quali istanti.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.299  

Lugano 6 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 16/21.8.2006 e 18/21.8.2006 presentate da

IS 1 __________ entrambe patr. da: PR 1  

  con le quali chiedono di ricevere copie di alcuni documenti del procedimento penale di cui all'inc. TPC __________ sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali;

premesso che le istanze sono state trasmesse, per competenza, a questa Camera dal Tribunale penale cantonale in data 21.8.2006;

richiamato lo scritto 25/28.8.2006 dell'avv. __________ __________, che comunica di non rappresentare più PI 7 e PI 8, rilevando che gli stessi sono ora patrocinati dall'avv. __________ __________, al quale ha trasmesso l'ordinanza 21.8.2006 mediante la quale questa Camera ha assegnato alle parti il termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 di __________ __________, dell'avv. PI 4 e di PI 3 e 31.8./1.9.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, di cui si dirà in seguito;

richiamato altresì lo scritto 4/5.9.2006 dell'avv. __________ __________, che comunica di non rappresentare più PI 5, ritenendo concluso il mandato a suo tempo conferitogli;

rilevato che PI 6, PI 7, PI 8 ed il Tribunale penale cantonale non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con scritto 16.8.2006, completato con lettera 18.6.2006, trasmessi anticipatamente via fax al Tribunale penale cantonale e ricevuti, per competenza, da questa Camera il 21.8.2006, l'avv. PR 1, in nome e per conto delle sue assistite, già titolari dei conti __________ __________ e __________ __________, presso il __________ __________, __________, - entrambe costituitesi parti civili nel procedimento di cui all'incarto TPC __________ e sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali di __________ -, chiede, allo scopo di far valere le proprie pretese risarcitorie, di ottenere copia della seguente documentazione:

                                         -  sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);

                                         -  perizia giudiziaria allestita dal perito __________ __________ __________ __________ SA (AI 210);

                                         -  decreto di abbandono 20.3.2000, confermato dalla Camera dei ricorsi penali, corrispondente ai doc. TPC 3, 10, 11 e 12, cui fa riferimento la sentenza 9.6.2000, p. 25, inc. TPC __________;

                                         -  rapporti Equipe finanziaria 23.9.1999 (AI 223), 23.9.1999 (AI 223a) e 22.12.1999 (AI 223b);

                                         -  documentazione allegata alla richiesta di risarcimento del __________ __________ (documento dibattimentale no. 12, indicato nella sentenza 9.6.2000, p. 40, inc. TPC __________);

                                         -  verbale d'interrogatorio 20.1.1999 di PI 5, ore 16.10 (AI 3.2.).

                                   2.   Come esposto in entrata, PI 6, PI 7, PI 8 ed il Tribunale penale cantonale non hanno presentato osservazioni.

                                         L'allora patrocinatore di PI 5 ha comunicato di non rappresentare più il suo assistito. Da informazioni assunte da questa Camera, quest'ultimo non risulta più essere domiciliato nel Cantone Ticino, essendosi trasferito all'estero.

                                         Con osservazioni 25/28.8.2006 l'avv. PR 2, in nome e per conto del __________ __________, al quale questa Camera non ha intimato le istanze 16/21.8.2006 e 18/21.8.2006, informa che l'istituto bancario non si oppone alla richiesta formulata dalle istanti, eccetto per quanto concerne la documentazione dibattimentale no. 12 inerente a terze parti civili. Per quanto concerne la posizione dell'avv. PI 4 e di PI 3, lo stesso patrocinatore comunica di non avere osservazioni da formulare.

                                         Il procuratore pubblico subentrato nell'incarto, dal canto suo, osserva innanzitutto che questa Camera con decisione 13.5.2004 aveva già concesso alle qui istanti la facoltà di ispezionare e fotocopiare presso il Tribunale penale cantonale la sentenza 9.6.2000 (inc. TPC __________) e i verbali di interrogatorio inerenti le relazioni bancarie __________ e __________ (cfr. decisione 13.5.2004, inc. CRP __________). Ritiene pertanto irricevibile la richiesta delle istanti di ricevere copia della sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali.

                                         Per quanto concerne la perizia contabile dell'allora __________ __________ __________ ed i rapporti dell'Equipe finanziaria, rileva che gli stessi concernono anche altri conti bancari, quindi terze persone, i cui interessi vanno esaminati e tutelati. Osserva poi che il contenuto della sentenza 9.6.2000 dovrebbe essere sufficiente, evidenziando nondimeno che nell'ipotesi in cui venisse concessa l'ispezione di questi documenti, il loro accesso andrebbe limitato ai passaggi inerenti i conti __________ e __________.

                                         Circa la documentazione prodotta dal __________ __________ in sede dibattimentale, osserva che le istanti avrebbero potuto richiederla durante il pubblico dibattimento, rilevando nondimeno che la sentenza di merito dovrebbe essere di per sé sufficiente, considerato come indica il contenuto della richiesta di risarcimento dell'istituto di credito.

                                         Ritiene infine irricevibile la richiesta di poter ricevere copia del verbale d'interrogatorio 20.1.1999 di PI 5, considerato come questa Camera vi ha già dato seguito con la decisione 13.5.2004. Adduce altresì che "nella misura in cui detto verbale non interessasse i due cifrati in questione, e non ricadesse pertanto nell'autorizzazione di cui alla Vostra pronuncia del 13 maggio 2004, l'istanza sarebbe allora da rigettare poiché, per l'appunto, riferita a un verbale d'interrogatorio non attinente alle relazioni bancarie in oggetto", rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Camera (osservazioni PP 31.8./1.9.2006, p. 2).

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Secondo costante giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali, l'istante, nonostante abbia assunto la veste di parte civile in un procedimento penale nel frattempo archiviato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e comprovare un interesse giuridico legittimo.

                                         Questa disposizione può, difatti, trovare anche applicazione per le richieste di ispezione degli atti formulate dopo la conclusione di un procedimento, in cui l'interesse giuridico legittimo delle ex parti è peraltro presunto (Messaggio CdS dell’11.3.1987, p. 10 ad art. 8; Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Si ricorda preliminarmente che con decisione 13.5.2004 la scrivente autorità giudiziaria ha parzialmente accolto le istanze 13/17.2.2004 presentate dalle qui istanti, già parti civili nel procedimento penale di cui all'inc. TPC __________, sfociato nella decisione 9.6.2000 della Corte delle assise criminali, in cui gli accusati (PI 5 e PI 6) sono, tra l'altro, stati condannati, in solido, al postulato risarcimento delle titolari delle relazioni __________ __________ e __________ __________ (cfr. decisione TPC 9.6.2000, inc. __________, p. 4 e 44).

                                         In quell'occasione, questa Camera aveva riconosciuto alle qui istanti la facoltà di ispezionare presso il Tribunale penale cantonale la predetta decisione ed i verbali di interrogatorio inerenti le relazioni bancarie __________ __________ e __________ __________, con facoltà di estrarre fotocopia delle pagine che potevano interessare ai fini giudiziari civili (decisione CRP 13.5.2004, inc. ____________________

                                   6.   Ora, nel caso in esame, i presupposti di legge appaiono adempiuti, considerato che le istanti, già parti civili al procedimento penale di cui all'inc. TPC __________, conclusosi con la sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali, hanno un interesse giuridico legittimo presunto a compulsare gli atti, corroborato anche dal fatto che postulano l'ottenimento di diversi documenti per "(...) soddisfare legittime pretese risarcitorie" (istanza 18/21.8.2006, p. 2). Occorre altresì rilevare che le qui istanti nel corso del procedimento di cui all'inc. TPC __________ (incluso anche il pubblico dibattimento), sono state assistite da un altro patrocinatore. Va da sé che l'avv. PR 1 non ha quindi potuto accedere agli atti.

                                   7.   Tenuto conto di quanto sopra esposto, viene concessa la trasmissione - in copia e direttamente da questa Camera alle qui istanti unitamente al presente giudizio - con alcune limitazioni a concreta tutela delle parti coinvolte nel procedimento penale che non sono state interpellate (le altre parti civili), rispettivamente che non hanno potuto essere interpellate (PI 5, che non risiede più in Svizzera), dei seguenti documenti:

                                         -  sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), la cui compulsazione era già stata autorizzata con decisione 13.5.2004 di questa Camera (inc. CRP __________);

                                         -  perizia parziale allestita da __________ __________, dell'allora __________ __________ __________, unitamente alla sua lettera accompagnatoria datata 1.9.1999, da cui vengono cancellati i nominativi e le relazioni bancarie inerenti terze persone (AI 210);

                                         -  decreto di abbandono 20.3.2000 (__________), già intimato alle qui istanti in qualità di parti civili per il tramite del loro allora patrocinatore, avv. __________ __________ (doc. TPC 3);

                                            non viene, per contro, dato l'accesso alle tre decisioni emanate dalla Camera dei ricorsi penali in data 30.5.2000 (inc. CRP ____________________ e __________), trattandosi di tre proposte di atto d'accusa presentate da altre parti civili (terze persone), i cui interessi vanno tutelati; del resto si tratta di relazioni bancarie che non hanno apparentemente alcun legame con i conti __________ e __________ (doc. TPC 10, TPC 11 e TPC 12);

                                         -  rapporto 23.9.1999 dell'Equipe finanziaria (AI 223), da cui vengono cancellati i nominativi e le relazioni bancarie inerenti terze persone;

                                            non viene, per contro, dato l'accesso ai rapporti 23.9.1999 (AI 223a) e 22.12.1999 (AI 223b), in quanto interessano esclusivamente relazioni bancarie di terze persone;

                                         -  non viene concesso l'accesso ai documenti no. 12 prodotti durante il pubblico dibattimento, essendo estranei ai conti __________ e __________, riferendosi a terze persone;

                                         -  verbale d'interrogatorio 20.1.1999 di __________ __________, ore 16.10 (AI 3.2.), limitatamente alla questione relativa alle azioni __________ (da p. 2 fino a p. 4 compresa), da cui vengono cancellati nominativi e relazioni bancarie riferite a terze persone.

                                   8.   L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste, in solido, a carico delle istanti, che le hanno occasionate.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico delle già titolari dei conti __________ e __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 6 patr. da: PR 3 7. PI 7 8. PI 8 3, 4 patr. da: PR 2 7, 8 patr. da: PR 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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