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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2006 60.2006.295

25 octobre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·424 mots·~2 min·5

Résumé

istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.295  

Lugano 25 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 4/14.8.2006 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere informazioni in merito a possibili procedimenti penali a carico di PI 2;  

richiamato lo scritto 7.9.2006 del Ministero pubblico, con il quale trasmette gli incarti esistenti a carico di PI 2, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 esistono due incarti al Ministero pubblico: l’inc. MP __________, sfociato nel DA __________ del 6.10.2003 regolarmente cresciuto in giudicato, e l’inc. MP __________, tuttora aperto.

                                   2.   Come sopra esposto, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che PI 2, interpellato, non ha preso posizione.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   L’ufficio istante interviene nella veste di autorità preposta all’applica-zione della Legge cantonale sulle attività private di investigazione e sorveglianza del 8.11.1976 (Lapis, RS 1.4.3.1), in relazione agli art. 2, 5 e 9 Lapis, e agli art. 1 e 6 del relativo regolamento (RS 1.4.3.1.1). Come tale è legittimato ad avere le informazioni necessarie per una corretta applicazione della legge.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del DA __________ del 6.10.2003 viene allegata alla copia della presente decisione destinata all’autorità istante. Per il procedimento aperto (inc. MP __________), il Ministero pubblico è autorizzato a trasmettere l’eventuale decisione finale.

                                   6.   Considerata la funzione pubblica e l’interesse pubblico a fondamento della richiesta, non si prelevano tassa di giustizie spese.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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