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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.08.2006 60.2006.289

29 août 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·746 mots·~4 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. terza persona quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.289  

Lugano 29 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8.8.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti di un procedimento penale a carico di PI 2 ed altre persone (inc. MP __________);  

richiamate le osservazioni 14.8.2006 del procuratore pubblico PI 1, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 21/22.8.2006 presentate dal patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 del patrocinatore di PI 3, che auspica l’assegnazione dei fondi sequestrati in sede penale all’Ufficio fallimenti a tacitazione del danno penalmente rilevante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 e di altre due persone (una nel frattempo deceduta), sfociato in un atto d’accusa del __________ (ACC __________). Il dibattimento non è ancora stato celebrato: l’incarto si trova presso il Tribunale penale cantonale (TPC).

2.IS 1 ha in essere un contenzioso civile contro la società __________, assistito anche da un sequestro esecutivo relativo a dei fondi della società depositati sulla __________ presso la __________ di __________.

3.Come risulta dallo scritto del procuratore pubblico PI 1 del 14.11.2005 (allegato 1c), questa medesima relazione è limitatamente sequestrata nell’ambito del surriferito procedimento penale a carico di PI 2 e altre persone.

4.Con scritto 9.6.2006, pervenuto a questa Camera in data 8.8.2006, l’istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2, ritenuto come quest’ultimo sia stato chiamato quale testimone nel procedimento arbitrale in corso con la __________ __________ __________, e ciò per verificare eventuali conflitti d’interesse del teste in relazione all’esito dell’arbitrato.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza. PI 2 si oppone, tramite il proprio patrocinatore, all’accesso agli atti, in quanto non sarebbe dato un interesse giuridico legittimo, e le preoccupazioni (di un eventuale conflitto d’interesse) espresse dall’istante troverebbero tutela nelle norme procedurali civili relative all’audizione dei testi. Inoltre l’accesso agli atti penali comprometterebbe gli interessi di una terza persona, coinvolta nella procedura arbitrale, e sentita quale teste in sede penale. PI 3 non si esprime direttamente sull’accesso agli atti, ma auspica l’attribuzione dei fondi penalmente sequestrati a tacitazione del danno penalmente rilevante.

5.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

6.Nel presente caso l’interesse invocato per l’accesso agli atti da parte dell’istante (verifica di eventuali conflitti d’interesse di un teste da sentire nell’ambito della procedura arbitrale) non può assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP per concedere ad un terzo l’accesso agli atti di un procedimento penale. Non esiste una stretta connessione tra la procedura arbitrale ed il procedimento penale. Unicamente il contestuale sequestro, penale per un verso, esecutivo per l’altro verso, crea una connessione: ma questa genera al contempo anche dei contrapposti e contrastanti interessi, che non permettono perciò di concedere, per il motivo invocato, un accesso agli atti all’istante. L’interesse invocato dall’istante, recessivo rispetto a quello del procedimento penale, potrà in ogni caso essere tutelato con riferimento alle norme procedurali ed ai principi che reggono l’audizione dei testi anche in sede arbitrale.

7.L’istanza è di conseguenza respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste

8.a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

- - - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 2 3. PI 3 patr. da: PR 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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