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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.08.2006 60.2006.252

21 août 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·890 mots·~4 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.252  

Lugano 21 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/18.7.2006 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 e conclusosi con decisione di assoluzione presso la Pretura penale, aggravata dalla pubblica accusa;  

richiamate le osservazioni del patrocinatore di PI 1, con le quali comunica il proprio assenso all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 20/21.7.2006 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 1, sfociato in un decreto d’accusa (DAC __________), contro il quale è stata interposta opposizione. Nel successivo dibattimento presso la Pretura penale, tenutosi il __________, l’accusato è stato prosciolto. Contro la decisione della Pretura penale la pubblica accusa ha ricorso presso la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (CCRP), presso la quale l’incarto è pendente.

2.Nel contempo, la Commissione istante ha aperto un procedimento disciplinare a carico del medico, sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale. A seguito di sollecitazione del rappresentante legale del segnalante, la Commissione istante chiede di poter accedere agli atti penali. Come esposto in entrata, il patrocinatore di PI 1 ed il procuratore pubblico hanno dato il proprio consenso all’accoglimento di tale richiesta.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

                                         "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."

5.Nel presente caso, la Commissione istante, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite, è chiamata a istruire un procedimento disciplinare, di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

6.Nel merito, l’istanza (anche se prematura, visto il ricorso pendente) va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze della Commissione istante e non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

7.L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere consultati presso la CCRP, alla quale viene spedita copia della presente decisione.

8.Considerata l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-; - (rif. DAC __________); -.  

                                         per conoscenza:

                                         terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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