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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.11.2006 60.2006.214

21 novembre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,460 mots·~7 min·1

Résumé

Istanza di indennità per ingiuisto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.214  

Lugano 21 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 20/21.6.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 14.11.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione “per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 80 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 21/22.11.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 6);

                                         che il 16.5.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine prosciolto dall’imputazione, in applicazione del principio in dubio pro reo (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'906.80 per spese legali;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'906.80 [di cui CHF 5'750.-- di onorario (23 ore a CHF 250.--/ora), CHF 669.-- di spese e CHF 487.80 di IVA (doc. C)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

                                         che la nota professionale 16.6.2006 comprende le prestazioni di due distinte procedure, l’una – quella amministrativa – di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, l’altra – quella penale – di competenza del Ministero pubblico (cfr., al proposito, art. 47 RELALCStr);

                                         che l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – pur avendo sospeso il suo esame in attesa delle conclusioni penali (AI 5) – decide autonomamente l’adozione di provvedimenti (art. 4 RELALCStr), ciò che rende la procedura amministrativa indipendente da quella penale;

                                         che pertanto i relativi oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – non possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP [cfr. decisione 7.12.2005 di questa Camera in re V.J.T. (inc. __________)];

                                         che il dispendio orario esposto in relazione alla sola pratica penale appare inoltre – per un avvocato con le dovute conoscenze in quest’ambito – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

                                         che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che in concreto, il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento dinanzi alla Pretura penale, e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'792.--, di cui 45 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata, sufficienti con riguardo alla relativa semplicità del caso), 120 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe, compresa l’opposizione di data 21.11.2005), 20 minuti inerenti l’esame del decreto di accusa e della corrispondenza con il Ministero pubblico di data 28.11.2005, 60 minuti inerenti la notifica prove di data 7.12.2005, 15 minuti inerenti l’esame della successiva ordinanza della Pretura penale, 10 minuti inerenti l’esame del rapporto di complemento 4.4.2006 della Polizia cantonale, 60 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 90 minuti inerenti la preparazione al dibattimento, 210 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento, 10 minuti inerenti l’esame della sentenza 16.5.2006 della Pretura penale e 30 minuti inerenti la presente istanza [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie è unicamente parziale], stralciata in particolare la prestazione di data 5.12.2005 “analisi ordinanza di apertura”, che non necessitava di alcun approfondimento;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 451.75, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 6.75 per le telefonate [45 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 335.-- per gli scritti [CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.-per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax e CHF 2.-- per ogni copia (art. 3 lit. b TOA)] e CHF 60.-- per la trasferta a Bellinzona il giorno del dibattimento (come esposto);

                                         che l’IVA ammonta a CHF 246.55;

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 3'490.30;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'490.30.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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