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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.08.2006 60.2006.202

24 août 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·421 mots·~2 min·3

Résumé

istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.202  

Lugano 24 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

 Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.6.2006 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 13.6.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, mediante le quali comunica il proprio nulla osta, evidenziando come l’incarto completo si trovi presso il Tribunale penale Cantonale (TPC);

richiamate le osservazioni 21/23.6.2006 di PI 2, mediante le quali comunica di consentire all’accesso agli atti, ma di opporsi all’estrazione di fotocopie;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato in un giudizio nel frattempo divenuto definitivo.

.                                  2.   Con la presente istanza, l’Istituto istante chiede l’accesso agli atti in relazione all’istruttoria per un’azione risarcitoria ex art. 52 LAVS. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre che PI 2 acconsente all’accesso agli atti ma si oppone all’estrazione di fotocopie.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

.                                  4.   Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________).

                                   5.   L’istanza è accolta. L’Istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il TPC: potrà estrarre copie solo dei verbali di __________ __________ e __________ __________ o di PI 2, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-; - (); -.  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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