Incarto n. 60.2006.178
Lugano 23 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.5.2006 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare l’incarto penale a carico di PI 3 in relazione alla “____________________” (inc. MP __________);
considerata la scadenza del termine per la presentazione della risposta nella causa ex art. 52 LAVS;
considerato inoltre che sulla richiesta di un altro membro dell’amministrazione della "__________” questa Camera ha già ammesso l’accesso agli atti (__________), dopo aver consultato le parti, di modo che si può prescindere dall’intimazione della presente istanza alle parti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 3 è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati patrimoniali nell’esercizio delle sue funzioni di contabile della “__________”, in seguito tra l’altro a dei mancati pagamenti di contributi AVS. A seguito di questi fatti e del fallimento della cooperativa, la Cassa compensazione ha aperto una procedura ex art. 52 LAVS contro gli amministratori, compreso l’istante.
2.Come esposto in entrata, nel presente caso non si è proceduto ad intimare l’istanza alle parti. Nella precedente procedura (inc. CRP __________), il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che il patrocinatore di PI 3 ha dato il proprio consenso chiedendo di limitare l’accesso agli atti solo a quei documenti che riguardino direttamente i pagamenti AVS.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come già deciso da questa Camera (decisione 25.5.2004, inc. __________ e decisione 23.1.2006, inc. __________), persone coinvolte in procedure di risarcimento ex art. 52 LAVS hanno un legittimo interesse a consultare gli incarti penali relativi alle malversazioni che hanno creato il danno alla Cassa compensazione, in modo da conoscere atti posti a fondamento della relativa decisione di risarcimento, in casu quella del 4.10.2005 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali.
5.L’istanza è accolta. Riguardo alle modalità di accesso agli atti, appare difficile dal punto di vista pratico limitare l’accesso ai medesimi nel modo richiesto dal patrocinatore di PI 3. L’accesso agli atti potrà avvenire da parte del solo legale presso il Tribunale penale cantonale, il quale potrà estrarre fotocopie.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha cagionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 52 LAVS ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria