Incarto n. 60.2006.123
Lugano 27 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 31.6/6.4.2006 presentata dalla
tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale DA __________ dal Ministero pubblico;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha correttamente trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.4.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile inappellabile promossa con istanza 3/6.3.2006 da __________ contro __________ (IU.__________) e congiunta – con decisione presa all’udienza di discussione del 30.3.2006 – con un’altra procedura civile per salari e mercedi (inc. __________). Tra i mezzi di prova indicati dalle parti vi è il richiamo dell’incarto penale, ammesso al termine della citata udienza (punto 3 p. 20 del verbale di udienza 30.3.2006). Conseguentemente, con scritto 31.3.2006 il segretario assessore della Pretura istante ha chiesto al Ministero pubblico di mettere a disposizione l’incarto DA __________, richiesta successivamente trasmessa a questa Camera per evasione.
2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
4. Nel presente caso è data certamente una connessione tra l’azione civile ed il procedimento penale richiamato, di modo che c’è un legittimo interesse giuridico che ne giustifica il richiamo. Inoltre non sono dati contrari interessi di terzi.
5. L’istanza è accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera, allegato alla presente decisione, e dovrà poi essere ritornato direttamente al Ministero pubblico.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario