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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.05.2006 60.2006.104

4 mai 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·644 mots·~3 min·3

Résumé

istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2006.104  

Lugano 4 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.1/20.3.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi ad un incarto penale (inc. MP __________);

premesso che la richiesta del 31.1.2006 inviata al Ministero pubblico è stata trasmessa a questa Camera in data 20.3.2006;

richiamate le osservazioni 30.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che preavvisa negativamente la richiesta;

richiamato lo scritto del Comando della polizia cantonale del 31.3/3.4.2006, verosimilmente formulato in nome e per conto degli agenti di polizia interpellati, che preavvisa negativamente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di uno scritto dell’istante del 25.2.2002, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento (inc. MP __________) in relazione all’intervento di due agenti inerente un ricovero coatto di un paziente. Sentita la qui istante, l’allora procuratore generale ha emanato una decisione di non luogo a procedere in data 11.7.2002 (NLP __________), contro cui non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa.

2.Dopo la chiusura del procedimento, la qui istante ha già chiesto dei documenti dell’incarto in due occasioni: una prima volta in data 10.10.2003, ricevendo copia della sua denuncia (scritto 27.10.2003, AI 8 inc. MP __________); una seconda con colloquio telefonico del 10.11.2003, ricevendo copia del proprio verbale d’interrogatorio (scritto 10.11.2003, AI 10 inc. MP __________).

3.Con la presente richiesta, l’istante chiede di conoscere chi ha dato l’ordine di intervento della polizia e di visionare il verbale d’intervento. Come esposto in entrata, alla richiesta d’accesso agli atti si oppongono sia il sostituto procuratore pubblico, sia il comandante della polizia.

4.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

5.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

6.Nel presente caso si è in presenza di una terza richiesta di documenti, a quasi quattro anni dalla decisione di non luogo a procedere, relativa ad un’informazione che è direttamente deducibile dal testo del NLP __________, ovvero che la richiesta di intervento della polizia è stata fatta dai militi della Croce Verde.

7.Vista questa situazione, richiamate le precedenti richieste di accesso agli atti, appare non essere più dato un interesse giuridico legittimo all’accesso agli atti per conoscere un’informazione riportata nel testo medesimo del decreto di non luogo a procedere.

8.L’istanza è respinta. Tassa di giustizia e spese sono caricate a chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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