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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.04.2005 60.2005.60

7 avril 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·431 mots·~2 min·3

Résumé

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di un'arma).

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.60  

Lugano 7 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/8.3.2005 presentata dal

IS 1  

intesa ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti relativi ai precedenti penali di PI 1, __________;

richiamato il preavviso favorevole 17.3.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;

rilevato che le osservazioni 6/7.4.2005 di PI 1 sono manifestamente intempestive e pertanto non vengono considerate;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di un fucile a pompa di PI 1, chiede di avere accesso a degli incarti segnalati dalla Polizia, relativi a delle condanne: del 12.1.2001 per vie di fatto, ripetuto danneggiamento, ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuto abuso del telefono, ripetuta minaccia; del 10.9.2001 per diffamazione; del 29.1.2002 per ripetuta diffamazione, ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e danneggiamento.

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   3.   Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

                                   4.   L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         §  Alla parte istante è consentito l’accesso presso il Ministero pubblico agli incarti relativi alle sentenze 12.1.2001, 10.9.2001 e 29.1.2002.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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