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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.04.2005 60.2005.56

4 avril 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·685 mots·~3 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.56  

Lugano 4 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.3.2005 presentata dall’

IS 1, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale contro il padre di __________ e __________ __________, PI 4 (patr. da: avv. PR 1, __________), procedimento attualmente pendente presso questa Camera;  

premesso che con decisione 21.2.2005 della __________ di __________ (__________) la qui istante è stata nominata curatrice educativa dei bambini PI 2, ed in tale veste è chiamata a prendere decisioni pertinenti la cura e l’educazione dei due bambini;

preso atto che con scritto 9/10.3.2005 il procuratore pubblico PI 3 ha comunicato il nulla osta da parte sua;

preso atto che con scritto 23/24.3.2005 il patrocinatore di PI 4 ha comunicato di non avere osservazioni;

preso atto che PI 1, con scritto pervenuto il 17.3.2005, si è opposta alla richiesta della curatrice;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   I coniugi PI 4 e PI 1 vivono separati. Con decreto 25.4.2003 il pretore di __________ ha ordinato l’istituzione a favore dei figli __________ e __________ __________ di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CCS per l’organizzazione e la cura delle relazioni personali tra i figli ed il padre. Con decisione del 21.2.2005 (risoluzione __________), la __________ ha nominato la qui istante quale curatrice ai sensi dell’art. 308 CCS in sostituzione di una precedente persona. A seguito di questa nomina, la qui istante ha formulato la richiesta di esame dell’incarto penale MP __________ e dell’incarto __________, attualmente pendente presso questa Camera.

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   3.   Questa Camera ha riconosciuto in termini generali alle Commissioni tutorie regionali, quali autorità giudiziarie, la facoltà di ispezionare atti senza la necessità di formalizzare puntualmente la loro richiesta (cfr. decisione CRP del 14.9.2001, inc. __________). Ha pure riconosciuto un interesse legittimo da parte del curatore ex art. 308 CCS che era stato incaricato in vista dell’adozione di provvedimenti necessari per la protezione dei minorenni (decisione CRP del 7.2.2002, inc. __________).

                                   4.   Nel presente caso, si deve riconoscere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, in considerazione delle mansioni attribuite dalla __________ alla curatrice, come risulta dal punto 4 della decisione 21.2.2005. E questo malgrado l’opposizione della madre, che se per un verso contrasta la nomina della curatrice, per altro verso auspica la riattivazione e la continuazione della procedura penale a carico del marito. La possibilità per la curatrice di prendere visione degli atti è nell’interesse delle parti, dei figli e più in generale di un sano esercizio della giustizia civile, in vista della determinazione del diritto di visita.

                                   5.   Per la natura dell'istanza, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e le spese, che saranno rimborsate dalle parti al procedimento civile, come dal punto 5 della decisione 21.2.2005 della __________. La curatrice potrà prendere visione degli atti del procedimento inc. MP __________ e dell’incarto __________ presso questa Camera.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-; - - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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