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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.10.2006 60.2005.405

9 octobre 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,231 mots·~6 min·2

Résumé

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. segreto bancario. principio della proporzionalità.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.405  

Lugano 9 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 24/25.11.2005 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1  

  contro  

la decisione di chiusura 24.10.2005 emanata dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 29.3/28.4.2004 della __________ (inc. Rog. __________);

richiamato lo scritto 6/7.12.2005 dell’Ufficio federale di giustizia, che rinuncia a formulare osservazioni, postulando nel contempo la reiezione del gravame;

viste le osservazioni 13/14.12.2005 del sostituto procuratore pubblico, che chiede di respingere il ricorso;

rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con commissione rogatoria 29.3/28.4.2004, la __________ ha inoltrato una domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ __________, __________ __________ ed altre persone per titolo di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alla distrazione, al dissipamento, all’occultamento di beni patrimoniali della società “__________”, dichiarata fallita in data __________, condotte queste che hanno creato un passivo di Euro 1'128'442.69 in chirografo e di Euro 70'247.87 in privilegio determinato per lo più dagli acquisti fraudolenti, nonché alla sottrazione di libri contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Più in particolare, la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la ricerca di documentazione bancaria presso la PI 2, __________ (AI 1).

                                   b.   Con decisione di entrata in materia e esecuzione 1.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità, ha ammesso l’entrata in materia ed ha ordinato all’istituto bancario l’identificazione delle relazioni n. __________ e __________ e la trasmissione dei relativi documenti nonché l’identificazione delle relazioni afferenti ad alcuni indagati e la trasmissione dei relativi documenti (AI 2).

                                   c.   Con scritto 14.6.2005, PI 2 ha trasmesso al sostituto procuratore pubblico la documentazione inerente le relazioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________, quest’ultima – che ha peraltro assorbito la relazione n. __________, nel frattempo cancellata – intestata a RI 1 (AI 4).

                                   d.   Con decisione di chiusura 24.10.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogata ritenuto l’identificazione di alcuni conti riconducibili alle persone indagate” (AI 5).

                                   e.   Con tempestivo gravame, RI 1 chiede che la decisione di chiusura venga annullata limitatamente alla trasmissione della documentazione inerente le relazioni bancarie a lui intestate.

                                         Il ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in quanto titolare di alcuni conti oggetto della decisione – sostiene che la trasmissione di tali atti viola il segreto bancario nonché il principio della proporzionalità. Esso osserva in particolare di essere un terzo non implicato nel procedimento penale avviato in __________, di opporsi a che informazioni riguardanti sue relazioni bancarie vengano rilasciate ad uno Stato estero (__________) essendo lui di nazionalità __________ e che gli scopi alla base della domanda di assistenza possono essere raggiunti con la sola trasmissione della documentazione bancaria inerente gli ulteriori conti (cfr. ricorso 24/25.11.2005, p. 5-6).

                                    f.   Con osservazioni 13/14.12.2005, il sostituto procuratore pubblico conclude per la reiezione del gravame, rilevando sostanzialmente che le generiche censure sollevate dal ricorrente non sono atte a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità. Per contro precisa che sulla relazione bancaria a lui intestata è stata bonificata la somma di Lit. 339'750'000.-- da tale __________ __________, indagata nel procedimento estero, che per consolidata giurisprudenza i titolari di conti bancari usati per transazioni sospette non possono prevalersi della qualità di persone non implicate, che è opportuno informare l’autorità rogante su tutte le transazioni avvenute su conti utilizzati per il transito dei fondi di illecita provenienza e che la concessione dell’assistenza non presuppone che l’interessato coincida con la persona dell’indagato (cfr. osservazioni 13/14.12.2005, p. 1-2).

                                   g.   Come esposto in entrata, l’Ufficio federale di giustizia ha rinunciato all’inoltro di osservazioni, postulando nel contempo la reiezione del gravame.

in diritto

                                   1.   Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Nel presente caso si può dare per pacifica la legittimazione a ricorrere di RI 1 quale intestatario delle relazione bancarie.

                                   2.   Il ricorrente censura la decisione di chiusura anzitutto evidenziando di non essere indagato nel procedimento penale per cui è chiesta l’assistenza internazionale. A torto. La nozione di terzo non implicato prevista dall’art. 10 AIMP è stata abolita con LF del 4.10.1996. Già in precedenza la giurisprudenza aveva stabilito che una persona era implicata se la sua relazione bancaria era stata, anche a sua insaputa, utilizzata per commettere un’infrazione o per trasferire o dissimulare il provento di un reato (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciare internazionale en matiére pénale, Berna 2004, p. 249/250). La circostanza per cui il ricorrente non è indagato non esclude la concessione dell’assistenza.

                                   3.   Il ricorrente censura la decisione di chiusura inoltre perché sarebbe lesiva del segreto bancario (ricorso 24/25.11.2005, p. 3 e 5), a suo dire “interrotto”. A torto. Come ricorda la dottrina, il segreto bancario non è di principio opponibile all’assistenza penale internazionale (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 244), così come non lo è al giudice penale o civile nazionale. Di modo che anche questo argomento non inficia la decisione di chiusura.

                                   4.   Il ricorrente censura infine la decisione di chiusura perché contraria al principio della proporzionalità, e ciò in quanto gli scopi perseguiti dalle autorità roganti sarebbero soddisfatti dalla sola trasmissione dei documenti bancari sequestrati e relativi ad altre tre relazioni bancarie (n. __________ e 1077720), ad esclusione delle relazioni a lui intestate, senza ulteriormente argomentare detta conclusione. A torto. La richiesta di assistenza del 29.3.2004 fa espressamente riferimento alla relazione bancaria__________ e ad un bonifico del 31.10/3.11.2000 (di £ire 399'981'881, corrispondenti ad Euro 206'453.65, che risulta dalla documentazione bancaria sequestrata) pervenuto a favore del qui ricorrente sul conto surriferito. La domanda di assistenza chiede espressamente di confermare l’esistenza di questa relazione, di indicarne l’intestatario, di accertare la movimentazione della relazione e la destinazione ultima dell’importo bonificato. Di modo che è pacifico che la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________ sia indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito dalle autorità roganti.

                                         Considerato come i fondi precedentemente esistenti sull’altra relazione bancaria del qui ricorrente (relazione n. __________) siano poi confluiti sulla relazione n. __________ (nei medesimi giorni del bonifico oggetto della richiesta di assistenza estera), si giustifica anche la trasmissione dei documenti relativi a quest’altra relazione bancaria.

                                   5.   Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 2'150.-- (duemilacentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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