Incarto n. 60.2005.40
Lugano 18 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.2.2005 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 17.3.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 24.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “(…) per avere, a __________, presso l’esercizio pubblico __________, __________, in data __________ intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ e meglio colpendolo al volto con un pugno cagionatogli le lesioni riportate sul certificato medico di data __________ dell’__________ e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore” (DA __________);
che con scritto 3/7.6.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 24.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione per avere agito per legittima difesa a’ sensi dell’art. 33 cpv. 1 CP;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'198.50 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'198.50 [di cui CHF 1'875.-- (7 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 168.20 di spese e CHF 155.30 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 14/15.2.2005)];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'270.85, ridotto a 60 minuti il dispendio orario inerente le conferenze con il cliente ed a 60 minuti quello inerente la preparazione del dibattimento, per il resto approvato come esposto;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 116.50, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 24.-- per gli scritti 4.8.2004, 20.8.2004, 7.9.2004 e 2.12.2004 [CHF 6.-- per scritto, di cui CHF 5.-- per pagina originale (compresa la copia per l’incarto, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-per invio posta A; trasmissione anche per fax dello scritto 4.8.2004 superflua], CHF 3.-- per la copia dello scritto 4.8.2004 inviato al qui istante [CHF 2.-per copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 1.-- per invio posta A], CHF 1.50 per le spese telefoniche di data 26.11.2004 (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e CHF 38.-- per l’istanza di indennità in esame [CHF 5.--/pagina (tre pagine), CHF 2.--/copia pagina (due volte x tre pagine), CHF 2.--/copia pagina per cinque pagine (doc. A/B), CHF 1.-- invio posta A];
che l’IVA ammonta a CHF 105.45;
che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'492.80;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'492.80.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria