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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2005.386

7 décembre 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·418 mots·~2 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.386  

Lugano 7 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

 Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/15.11.2005 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);  

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da questa girata per competenza a questa Camera in data 14/15.11.2005;

richiamato il preavviso positivo formulato dal procuratore pubblico Maria Galliani con lo scritto di trasmissione 14/15.11.2005;

richiamate le osservazioni 17/18.11.2005 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica il proprio consenso all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di appropriazione semplice (inc. MP __________), nel frattempo sfociato nel DA __________ del __________.

                                   2.   Con istanza inviata erroneamente al Ministero pubblico, il IS 1 ha chiesto l’accesso agli atti, preavvisato favorevolmente sia dal procuratore pubblico, sia dal patrocinatore dell’agente inchiestato.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, considerata l’eventualità di un procedimento disciplinare (con riferimento agli art. 23 cvp. 2 della Legge sulla polizia e gli art. 32 ss. LORD), la richiesta di accesso è fondata su un interesse giuridico legittimo.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

                                   6.   Vista la situazione particolare, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal prelievo di spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-; - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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