Incarto n. 60.2005.334
Lugano 9 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che chiede di respingere l’istanza;
richiamate altresì le osservazioni 7/11.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica il proprio nulla osta all’ispezione degli atti;
rilevato che né il PI 4 né PI 2 hanno presentato osservazioni;
rilevato inoltre che questa Camera ha intimato le osservazioni del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e di PI 3, permettendo all’istante di prendere posizione sulle medesime;
richiamato lo scritto di replica 12/13.10.2005 dell’istante, che ribadisce l’esistenza di un legittimo interesse all’ispezione degli atti, compresa la facoltà di estrarre copie;
preso atto della duplica 14/17.10.2005 del procuratore pubblico, che ribadisce il proprio nulla osta;
richiamata la duplica 27.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che ribadisce l’opposizione all’ispezione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, la Commissione istante ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti relativa all’incarto MP __________, che questa Camera ha autorizzato con decisione 22.9.2005 (inc. CRP __________). A seguito di un’ulteriore segnalazione del procuratore pubblico, la Commissione istante ha presentato un’ulteriore istanza, relativa all’incarto MP __________, per i medesimi motivi.
2. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta. Il PI 4 di __________ non ha presentato osservazioni. PI 3 si oppone per differenti ragioni. Anzitutto considera che l’inchiesta non è ancora terminata e non c’è stato processo, di modo che l’accesso sarebbe prematuro e violerebbe la presunzione d’innocenza ed il diritto di tacere degli inchiestati. Inoltre la richiesta sarebbe generica, non specificando quali atti intende ispezionare. Infine non indica chiaramente lo scopo perseguito.
3. Nella propria replica, la Commissione istante precisa le proprie competenze ed indica che la richiesta è tesa a verificare l’agire del casinò. Per il resto, la Commissione precisa di non potersi esprimere sulla rilevanza di atti non ancora esaminati. Conclude evidenziando come i motivi a fondamento di questa seconda istanza sono identici a quelli posti a fondamento della precedente istanza, ammessa da questa Camera, ed alla quale PI 3 non si era opposto. Nella propria duplica, PI 3 ribadisce la genericità della richiesta della Commissione, e sostiene che quest’ultima ha sorvolato sulle argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni del 10/11.10.2005.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel presente caso, il procuratore pubblico ha correttamente proceduto alle segnalazioni giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) e l’art. 16 LRD (che fa riferimento alle autorità di vigilanza in materia di riciclaggio designate da leggi specifiche, nel concreto caso dall’art. 48 cpv. 2 lit. b LCG).
La __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti dell’incarto indicato nella seconda richiesta (inc. __________), e limitatamente a quelli che sono gli atti riferiti al PI 4 di __________ ed alle operazioni di cambio.
6. L’istanza è pertanto parzialmente accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico a __________.
7. Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario