Incarto n. 60.2005.328
Lugano 10 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/30.9.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________ conclusosi con il decreto d’accusa 26.5.2004 (DA __________);
premesso che la richiesta è stata inviata erroneamente al Ministero pubblico in data 23.9.2005, e da questi trasmesso per competenza a questa Camera in data 30.9.2005;
richiamato lo scritto di trasmissione 30.9.2005 nel quale il sostituto procuratore pubblico __________ già esprimeva il proprio parere favorevole;
richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del patrocinatore di PI 1, che chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ si è concluso con un decreto d’accusa (DA n. __________), cresciuto in giudicato, con il quale PI 1 ha accettato una condanna per danneggiamento nei confronti di IS 1 e della __________ __________ __________ ad un multa di CHF 300.--. Nel decreto d’accusa, per le sue pretese di parte civile, IS 1 è stato rinviato al foro civile.
2. Con PE n. __________ dell’UEF di __________, IS 1 ha iniziato un’esecuzione per risarcimento danni nei confronti di PI 1, il quale non ha interposto tempestiva opposizione. Successivamente, PI 1 ha introdotto una procedura sommaria presso la Pretura di __________ tesa a sospendere ed annullare l’esecuzione (inc. OA.__________), nel quadro della quale, con decisione 9.9.2005, è stata accolta la sua richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione.
3.Precedentemente, IS 1 era patrocinato dall’avv. __________ da altro legale.
4.Con l’istanza qui in esame, l’attuale patrocinatore di IS 1 chiede di poter accedere agli atti, e ciò in vista di un’imminente udienza.
5.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preannunciato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore di PI 1 vi si è opposto, contestando un interesse giuridico e per pericolo di utilizzare impropriamente documenti riservati.
6.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
7.Anche l’istante, pur essendo stato parte al procedimento, nel frattempo terminato con il decreto d’accusa 26.5.2004 cresciuto in giudicato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
8. In concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato in relazione alla successiva esecuzione intrapresa da IS 1 a seguito del suo rinvio al foro civile deciso nel decreto d’accusa. L’esecuzione intrapresa da IS 1 e la successiva procedura sommaria in annullamento e sospensione dell’esecuzione intrapresa da PI 1 sono in un nesso diretto con l’incarto richiamato. C’è quindi un interesse giuridico legittimo.
9. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compresa la facoltà di estrarre copie.
10. Considerato come in sede civile l’istante sia stato ammesso al gratuito patrocinio, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria