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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2005 60.2005.325

20 octobre 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·730 mots·~4 min·4

Résumé

istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.325  

Lugano 20 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.10.2005 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere copia di una sentenza 2.9.2005 nel quadro del procedimento penale a carico di PI 1, __________;  

richiamato il preavviso favorevole 30.9/3.10.2005 del procuratore pubblico __________;

richiamate altresì le osservazioni 7/10.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che si oppone all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.La IS 1 istante, con sede a __________, ha già precedentemente formulato una richiesta di accesso agli atti, in relazione ad una procedura pendente per l’affidamento della minorenne __________, la cui madre __________ conviveva con PI 3. L’istanza era stata decisa in senso favorevole da questa Camera in data 18.10.2005 (inc. __________).

2.La presente richiesta è formulata in quanto __________ __________, ancora convivente con PI 3, è attualmente in gravidanza (termine previsto: __________ __________), e si pone all’autorità istante il quesito dell’adozione di eventuali misure di protezione del nascituro. Per completare la documentazione in suo possesso, la Commissione chiede copia della sentenza del 2.9.2005 relativa a PI 3.

3.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato preavviso positivo all’istanza. Il patrocinatore di PI 3 si oppone, adducendo che la sentenza riporterebbe fatti strettamente personali, che non devono essere divulgati. Teme inoltre un uso improprio del contenuto della sentenza da parte di terze persone, quali ad esempio il marito di __________ __________ o i di lei genitori.

4.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

5.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. La copia della sentenza 2.9.2005 (inc. __________) appare infatti utile oltre che necessaria per permettere alla IS 1 di svolgere il suo delicato compito con piena cognizione di causa.

6.All’interesse giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse di PI 3 a non far conoscere fatti strettamente personali da non divulgare ed il timore di uso improprio della sentenza da parte di terzi. Il primo argomento è chiaramente relativizzato poiché i fatti descritti nella sentenza sono stati oggetto di un pubblico dibattimento, e sono stati riportati dai mezzi di comunicazione. L’interesse di PI 3 a non divulgare detti fatti nei confronti della Commissione qui istante cede rispetto al surriferito interesse. Più attenzione merita l’obiezione relativa al timore di uso improprio della sentenza da parte di terzi. Questa legittima preoccupazione è anzitutto tutelata dal segreto d’ufficio a cui è astretta la Commissione istante. Inoltre, data la particolarità del caso, la sentenza sarà liberamente accessibile alla Commissione ed ai suoi membri, ma non potrà essere fotocopiata, divulgata o resa accessibile a terzi.

7.L’istanza è accolta. La sentenza 2.9.2005 (inc. __________) sarà trasmessa in allegato alla presente decisione.

8.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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