Incarto n. 60.2005.305
Lugano 20 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di ricusa;
che nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2;
che, come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________), non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal chiaro testo dell’art. 43 CPP;
che di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile;
che la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);
che nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “verosimilmente” il __________;
che determinante per il computo del termine non è il momento in cui il patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa, ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato;
che di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva;
che le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi penali non ha competenza in detta materia;
che, in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto;
che, in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
§ Essa viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto.
2. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria