Incarto n. 60.2005.290
Lugano 19 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2 in relazione al risarcimento del danno subito dal suo assicurato __________ (inc. MP ACC __________, in TPC __________);
premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico in data 1/2.9.2005, e da questi trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.9.2005;
richiamato lo scritto 12/13.9.2005 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La compagnia istante è contrattualmente intervenuta a risarcire il proprio assicurato __________ a seguito dei fatti avvenuti in data 12.1.2005 ed oggetto dell’imputazione di rapina (punto 1.4. dell’atto d’accusa ACC __________). Con scritto 5.7.2005 la stessa si è costituita parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti di PI 2. Appreso dell’avvenuta celebrazione del processo nel corso dell’estate senza che fosse stata coinvolta, con scritto 1/2.9.2005 la compagnia istante ha chiesto la trasmissione degli atti del procedimento e della sentenza, nonché informazioni riguardo alla sua pretesa civile di cui allo scritto 5.7.2005. Il Ministero pubblico ha trasmesso lo scritto per evasione a questa Camera.
2.Dalla lettura della sentenza 27.7.2005 risulta pervenuta alla Corte delle assise correzionali di __________ una costituzione di parte civile di __________ __________, accolta per l’importo di CHF 10'500.-- (sentenza 27.7.2005, p. 5 e 12, inc. __________). Non vi è alcuna traccia della costituzione di parte civile della compagnia qui istante.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nella presente fattispecie, sebbene possa essere discutibile se la compagnia istante potesse o meno costituirsi parte civile, in quanto danneggiata solo indirettamente, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a ricevere perlomeno copia della sentenza 27.7.2005, in prospettiva (come riferito nello scritto 1/2.9.2005) della procedura in sede civile. In base ad una ponderazione degli interessi, l’istanza è accolta limitatamente all’invio della sentenza, allegata alla presente decisione.
5.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante che le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 40.-- per complessivi CHF 140.-- (centoquaranta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria