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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.09.2005 60.2005.288

8 septembre 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·666 mots·~3 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. professore di università quale istante.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.288  

Lugano 8 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2.9.2005 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli incarti del Ministero pubblico, della Magistratura dei minorenni e della polizia relativi a crimini violenti in vista della realizzazione di uno studio scientifico in collaborazione con il Ministero pubblico medesimo e la Magistratura dei minorenni;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una collaborazione scientifico-professionale tra il Ministero pubblico ed il professor __________, è sorta l’idea di dare avvio ad uno studio scientifico sull’ __________, della durata di due anni, che si prefigge di analizzare ed approfondire gli aspetti statistici, fenomenologici, operativi e giudiziari del tema scelto. La ricerca sarà condotta dal professor __________ e da ricercatori a lui subordinati.

                                         Tra le parti interessate alla ricerca è stato allestito un Protocollo nel quale é stata individuata la tipologia dei crimini.

                                         La ricerca analizzerà quelli che sono stati gli strumenti e le strategie d’indagine e la loro valenza giudiziale come mezzi di prova avanti alle Corti giudicanti, e ciò per individuare quelle che sono le modalità operative d’indagine che meglio possono garantire moderni ed efficaci strumenti d’inchiesta, e confrontare i risultati con quanto avviene in __________, nella zona limitrofa al confine __________.

                                         Lo studio è sostenuto sia dalla __________, sia dal __________ del nostro Cantone.

                                   2.   Nel Protocollo relativo allo studio, al punto 5, è previsto che i ricercatori che consulteranno gli incarti negli archivi “sono vincolati al segreto d’ufficio ai sensi degli art. 320 e 321 CPS. I dati saranno quindi trattati e utilizzati in forma anonima ….”.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   5.   Per motivi di tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali, che per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

                                         L’accesso alle informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la polizia, o presso locali messi da loro a disposizione dei ricercatori in territorio __________.

                                         Come previsto dal Protocollo, i dati dovranno essere trattati ed utilizzati in forma anonima, con cura alla tutela delle persone coinvolte.

                                         Ai ricercatori che parteciperanno alla ricerca verrà fatto sottoscrivere singolarmente un documento scritto che: richiami espressamente il Protocollo ed in particolare il suo punto 5; contenga per esteso il testo degli art. 320 e 321 CPS; si concluda con un impegno del singolo ricercatore a rispettare il protocollo, a trattare in modo anonimo i dati ed a mantenere il segreto.

                                         Va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica.

                                   6.   L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Visto l’interesse generale della ricerca, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 39 lit. f CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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