Incarto n. 60.2005.167
Lugano 26 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/7.6.2005 presentata dall’
IS 1 __________,
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise criminali del __________ (inc. TPC __________) in relazione ad una procedura ex art. 52 LAVS;
premesso che l’istanza dello __________ è stata inviata al TPC e da questo trasmessa a questa Camera per competenza in data 6/7.6.2005;
richiamato lo scritto 9/10.6.2005 del procuratore pubblico PI 1, con il quale comunica di non avere obbiezioni alla trasmissione della sentenza;
richiamato inoltre lo scritto 9/10.6.2005 del patrocinatore di PI 3, che comunica di non aver particolari osservazioni da presentare;
richiamate infine le osservazioni 21/22.6.2005 del patrocinatore di PI 4, che contesta la trasmissione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con sentenza del __________ la Corte delle assise criminali ha giudicato PI 3 ed un coimputato per diverse fattispecie penali. Una delle imputazioni (indicata con la C) a carico di PI 3 riguardava un negozio __________ a __________ __________. Per tale imputazione PI 3 è stato condannato (come risulta dal dispositivo della sentenza, p. 38 della medesima).
2. Con la presente istanza lo __________ chiede, in relazione ad una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS, copia della sentenza a carico di PI 3. La richiesta è fondata sull’art. 32 LPGA in virtù del quale le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni ed altri enti pubblici comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per, tra l’altro, intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
3. Degli interpellati, solo il coimputato (ma non per i fatti del negozio __________) chiede “l’oscuramento” del suo nominativo. Il suo patrocinatore, simultaneamente legale di un altro convenuto dallo __________ nella procedura di risarcimento, ritiene il richiamo della sentenza privo d’oggetto.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
5. Nel presente caso, la richiesta presentata poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni, essendo una richiesta scritta, motivata, individualizzata, e s’impone anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss). A ciò si aggiunga che PI 3, per il tramite del proprio patrocinatore, ha rinunciato ad opporsi. Occorre poi aggiungere che questa Camera ha già concesso l’accesso agli atti di un incarto penale ad una persona che era convenuta in causa dallo __________ per una procedura risarcitoria della medesima natura (sentenza del __________, inc. __________), riconoscendo un interesse giuridico legittimo, dato ora anche allo __________.
6. Il coimputato chiede di trasmettere la sentenza solo ed unicamente se “oscurata” del suo nome. Simile tutela appare eccessiva e sproporzionata, considerato per un verso che si tratta di una sentenza della Corte delle assise criminali, con conseguente tutela ridotta dell’anonimato degli accusati condannati, e per l’altro verso che le autorità istanti sono tenute al segreto d’ufficio, come indicato dall’art. 33 LPGA.
7. L’istanza è quindi accolta. La copia della sentenza è trasmessa unitamente alla presente decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 3 patr. da: PR 1 4. PI 4 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria