Incarto n. 60.2005.157
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/30.5.2005 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.6.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.6.2005 del procuratore pubblico Maria Galliani, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 26.8.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente pretore della giurisdizione di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione “(…) per avere, a __________, in data __________, violato gravemente le norme della circolazione stradale, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendosi il rischio di detto pericolo, e meglio per avere circolato a bordo della sua vettura __________ targata __________, lungo la corsia di destra dell’autostrada A2 in direzione sud spostandosi dalla corsia destra in direzione della corsia di sorpasso senza tenere conto delle vetture che sopraggiungevano su tale corsia, collidendo con il veicolo __________ targato __________, guidato da __________, urtandolo con la propria fiancata sinistra sulla fiancata anteriore destra, causando unicamente danni materiali” (DAP __________);
che con scritto 28/29.8.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 2.6.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto era stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'595.70 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'595.70 [di cui CHF 4'375.-- di onorario (17 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 220.70 di spese];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che – come si evince dagli atti – non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che inoltre le prestazioni di data 24.7.2002 (“riunione con cliente”), 5.8.2002 (“stesura ricorso”), 6.8.2002 (“lett. a TA”) e 28.8.2002 (“lett. a TA”) si riferiscono al procedimento amministrativo promosso dalla Sezione della circolazione, per cui – in assenza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602.2003 del 23.2.2004) – non possono essere indennizzate a’ sensi degli art. 317 ss. CPP, restando a carico di IS 1;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'500.--, di cui 60 minuti (come esposto) inerenti gli scritti di data 6.8.2002 (“lett. a cliente” e “lett. a PP”), 28.8.2002 (“opposizione a PP” e “lett. a cliente”), 30.1.2003 (“lett. a cliente”) e 3.2.2003 (“lett. a PP”), 45 minuti inerenti i colloqui con il qui istante, 60 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 195 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 197.50, di cui CHF 50.-- (come esposto) per la formazione/archiviazione dell’incarto, CHF 39.50 per gli scritti [CHF 5.90 per le lettere 6.8.2002 (“lett. a cliente” e “lett. a PP”), 28.8.2002 (“lett. a cliente”), 30.1.2003 (“lett. a cliente”) e 3.2.2003 (“lett. a PP”): CHF 5.-- per pagina originale (compresa la copia per l’incarto; art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90 per invio posta A; CHF 10.-- per la lettera 28.8.2002 (“opposizione a PP”): CHF 5.-- per pagina originale e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 8.-- per le fotocopie [CHF 2.--/copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA): fotocopia della procura allegata allo scritto 6.8.2002 al Ministero pubblico (AI 6; stralciata, siccome superflua, l’ulteriore copia allegata allo scritto di opposizione 28.8.2002); fotocopie delle foto dei danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro e del referto del perito sinistri (tre pagine), documenti prodotti in sede di dibattimento (cfr. AI 9, inc. __________, ritenuto che gli altri atti presentati sono originali)], CHF 100.-- (come esposto) per la trasferta __________ il giorno del dibattimento, stralciate le spese telefoniche (che non trovano corrispondenza nelle prestazioni indicate quale onorario);
che l’IVA non è pretesa;
che al qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'697.50;
che interessi di mora e ripetibili non sono richiesti;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 2.6.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'697.50.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria