Incarto n. 60.2005.137
Lugano 20 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il verbale d’interrogatorio di __________ __________ nel procedimento penale PI 1, __________, contro PI 2, __________ (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 30.5.2005 del sostituto procuratore pubblico __________, che comunica di non avere particolari osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera;
ritenuto che né PI 1 né PI 2 hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la IS 1 è pendente una causa civile (inc. DI.__________) tra la __________ e la __________ nel contesto della quale la parte istante in sede civile ha chiesto, con istanza suppletoria di prove ex art. 192 CPC, il richiamo dall’incarto penale MP __________ dell’interrogatorio di __________, che pure chiamato a testimoniare in sede civile in data __________ ha in particolare riferito di non ricordare con esattezza cosa fosse capitato due anni prima tra PI 1 e PI 2, ma ha rimandato a quanto descritto nell’incarto penale. Dall’esame dell’incarto penale surriferito emerge come __________ sia effettivamente stato indicato quale teste da assumere nello scritto di querela penale del __________ (AI 1), ed è stato sentito dalla polizia in data __________ (all. 3 al rapporto di polizia dell’__________ AI 3).
2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________) in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
L’interesse legittimo appare in questi casi dato e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.
4. Nel presente caso, l’interesse è dato limitatamente al verbale di audizione in polizia di __________ del __________, sentito poi anche in sede civile in data il __________, che per la ricostruzione dei fatti ha rinviato alle risultanze dell’incarto penale. La copia del verbale di audizione in polizia viene allegata alla presente decisione.
5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria