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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.05.2005 60.2005.111

23 mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·763 mots·~4 min·2

Résumé

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.111  

Lugano 23 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 14/18.4.2005 presentata dal

IS 1  

intesa ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti penali relativi a PI 1i, __________, in relazione ad una richiesta per la restituzione di armi;

richiamate le osservazioni 28.4.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che ritiene giustificata la richiesta dell’istante e mette in relazione il sequestro delle armi ad uno degli incarti di cui è chiesto l’accesso;

richiamate le osservazioni 2/3.5.2005 del patrocinatore di PI 1, che contesta l’esistenza di un sequestro delle armi, e comunica di non aver opposizioni alla consultazione degli incarti del 2000 e del 2003, chiedendo a questa Camera di precisare esattamente quali dati sono accessibili, in relazione alla protezione dei dati personali;

preso atto che con successivo scritto del 4/9.5.2005, il patrocinatore di PI 1 ha replicato alle osservazioni del sostituto procuratore pubblico, contestando che la consegna delle armi sia avvenuta in relazione ai fatti all’origine del DA __________, ma del NLP __________; le armi sarebbero state prese in consegna in relazione ad un’infrazione alla LCStr;

preso atto delle osservazioni 10.5.2005 del sostituto procuratore pubblico alla replica, che evidenzia la non pertinenza in questa procedura degli argomenti sollevati dal patrocinatore di PI 1 e riprecisa le circostanze nelle quali sarebbero state sequestrate le armi;

ritenuto che il successivo scritto 13.5.2005 non è proceduralmente ammissibile, e deve essere quindi stralciato dagli atti, già essendo stata eccezionalmente permessa una replica ad un osservante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La parte istante, ed in concreto __________, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da fuoco di PI 1, chiede di avere accesso agli incarti relativi ad alcune violazioni della LCStr, segnalategli dal Comando di polizia. Il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera tre incarti. Due relativi alla LCStr, con due decreti d’accusa cresciuti in giudicato (DAP __________ del 7.2.2000 e DA __________ del 7.3.20005) ed un incarto (__________) nel contesto del quale è stato disposto il sequestro cautelativo di tutte le armi e munizioni di PI 1 (verbale 21.11.2004 p. 4/5), conclusosi con un NLP __________ del 4.2.2005, nel dispositivo del quale vengono dissequestrate le armi nelle mani dell’Ufficio qui istante, perché proceda nelle decisioni di sua competenza. Il NLP è stato intimato, oltre che a PI 1 (per il tramite del proprio patrocinatore), anche all’Ufficio qui istante. Ritenuto che l’istanza di accesso agli atti è stata presentata unicamente per gli incarti relativi alla LCStr, l’incarto conclusosi con il NLP __________ (benché all’origine della trasmissione delle armi all’Ufficio istante) non è stato richiesto, e quindi non è oggetto della presente procedura, ma eventualmente di una successiva. Per i rimanenti due incarti, non ci sono opposizioni alla loro trasmissione da parte di PI 1.

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

3.Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

                                   4.   L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         §  Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti MP __________ (sfociato nel DA __________) e MP __________ (sfociato nel DAP __________).

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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