Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2005.106

18 mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,013 mots·~15 min·3

Résumé

istanza di ricusa nei confronti del giudice dell'istruzione e dell'arresto. legittimazione. tempestività.

Texte intégral

Incarto n. 60.2005.106  

Lugano 18 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di ricusa 12/13.4.2005 presentata dall’

IS 1  

nei confronti del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli;  

richiamate le osservazioni 12.4.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Preliminarmente occorre considerare che una precedente istanza di ricusa del medesimo istante nei confronti del medesimo magistrato per la medesima inchiesta è già stata decisa da questa Camera con sentenza del 28.2.2005 (inc. CRP __________). Contro questa decisione il qui istante ha proposto ricorso al Tribunale federale (inc. __________). Per economia di giudizio e semplicità, si rimanda alla precedente decisione, per non ripetere inutilmente fatti e concetti noti alle parti.

                                   b.   L’istanza di ricusa qui in esame si riferisce ad un inc. MP __________. Come nella precedente decisione, importa iniziare con una ricostruzione cronologica dei fatti.

                                   c.   Il 20.7.2000, la Delegazione tutoria di __________ segnalava al Ministero pubblico delle possibili irregolarità nella curatela amministrativa a carico di __________. La curatrice era __________.

                                         Il procedimento penale conseguentemente aperto era rubricato con il numero inc. MP __________ ed affidato all’allora procuratore pubblico Edy Meli, in virtù delle regole di ripartizione dei compiti vigenti al Ministero pubblico. A seguito dell’esposto e di un sollecito della Delegazione tutoria del 16.1.2001 (AI 4.1), il procuratore pubblico procedeva con degli atti d’informazione preliminare a carico di __________, in particolare con due ordini di perquisizione bancari datati 22.1.2001, indirizzati uno all’__________ (AI 2.1) e l’altro alla __________ (__________) (AI 3.1), con i quali chiedeva anche di indicare il nome del funzionario competente per le relazioni perquisite. Gli ordini di perquisizione venivano evasi il 31.1.2001 dall’__________ (AI 2.2) e il 5.3.2001 dalla __________ (AI 3.2), che indicava quale consulente del conto __________.

                                         In questa fase delle informazioni preliminari a carico di __________, il nome di __________ emergeva nella segnalazione della Delegazione tutoria del 20.7.2000 quale debitore della curatelata, quale suo gestore patrimoniale, e quale genero di __________ (segnalazione 20.7.2000 p. 1 e 3). L’allegato U della segnalazione del 20.7.2000 è il resoconto manoscritto dell’audizione di __________ da parte della Delegazione tutoria avvenuta il 16.5.2000, relativa a due importi di CHF 100'000.-- e CHF 20'000.-- finiti a __________. Il nome di __________ emergeva anche nella deposizione 2.2.2001 del primo teste sentito in questa fase di informazioni preliminari, ovvero l’avv. __________, amministratore della successione dell’ex curatelata (verbale A1), deposizione raccolta ancora dall’allora procuratore pubblico Edy Meli.

                                         L’amministratore della successione menzionava __________ come debitore della defunta, nei confronti del quale aveva proceduto per recuperare il credito della successione giungendo infine ad un accordo, nonché come persona che gestiva i conti della defunta presso __________ e quale genero di __________.

                                   d.   Dall’1.3.2001, Edy Meli ha assunto la funzione di giudice dell’istruzione e dell’arresto e ha lasciato il Ministero pubblico.

                                   e.   L’inc. MP __________ (sempre allo stadio delle informazioni preliminari a carico di __________) è passato al procuratore pubblico Mario Branda. Questi ha disposto ancora una serie di atti d’informazioni preliminari, sempre a carico unicamente di __________.

                                    f.   Il mattino del 20.9.2001, il procuratore pubblico Mario Branda ha proceduto all’audizione di __________ in veste di indagata (verbale B.1). La medesima mattina, il procuratore pubblico ha proceduto ad una prima audizione di __________, in qualità di teste. Nel corso dell’interrogatorio, la veste procedurale di __________ è diventata quella di indagato (p. 3 del verbale B.2). Il giorno successivo, a sua richiesta, __________ è stato nuovamente sentito dal magistrato inquirente: alla fine del verbale (B.3 p. 2) gli è stata promossa l’accusa per titolo di falsità in documenti ed appropriazione indebita qualificata. Subito dopo, e a sua richiesta, è stata sentita anche __________. Anche nei suoi confronti (verbale B.4 p. 2) è stata promossa l’accusa per falsità in documenti ed appropriazione indebita aggravata. In entrambe queste audizioni, __________ e __________ sono patrocinati dall’avv. __________ dello studio legale __________ di __________.

                                   g.   Nei giorni immediatamente successivi, a seguito di un esposto del 27.9.2001, è stato aperto il procedimento penale a carico del qui istante e di __________ (inc. MP __________). Questo procedimento è stato assunto inizialmente dall’allora procuratore generale Luca Marcellini e successivamente dal procuratore pubblico Maria Galliani.

                                   h.   L’istruzione formale dell’inc. MP __________ (a carico di __________ e __________) è continuata, a sé stante (ovvero non congiunta con altri procedimenti), condotta dal procuratore pubblico Mario Branda, fino al 2.5.2003.

                                         In quella data il magistrato inquirente ha deciso la disgiunzione dei procedimenti a carico di __________ e di __________, e ciò in quanto il procedimento nei confronti di __________ appariva avviato alla conclusione, mentre contro __________ sono stati avviati altri procedimenti, ed egli “è chiamato a rispondere su altri e più complessi fronti processuali, fronti che oltretutto vedono coinvolti persone che nulla hanno a che fare con __________”. Per il procuratore pubblico appariva più opportuno far prevalere il criterio della “connessione soggettiva” per __________, rispetto al criterio oggettivo che lega __________ ed __________.

                                    i.   Il procedimento inc. MP __________ a carico di __________ è stato assunto agli atti dell’inc. MP __________ in data 4.6.2001, quale AI 280.

                                    l.   Il procedimento inc. MP __________ a carico di __________ è sfociato nell’atto d’accusa (ACC __________) del 31.8.2004, ed è attualmente pendente al Tribunale penale cantonale (TPC).

                                  m.   In data 18.3.2005, il procuratore pubblico Maria Galliani ha decretato il deposito atti nel procedimento inc. MP __________ a carico dell’avv. IS 1 e di __________, come risulta in particolare dal riferimento “incarto n.” in alto a sinistra della medesima decisione.

                                         L’imputazione è quella di amministrazione infedele qualificata, sub. semplice, commessa a __________ e __________, nel periodo __________.

                                         Con riferimento a __________, c’è il deposito atti anche per l’inc. MP __________, per appropriazione indebita qualificata e falsità in documenti, commesse a __________ e __________ nel periodo __________ e __________.

                                   n.   Per il qui istante, con il deposito atti, l’inc. MP __________ concernente il solo Vice-Direttore __________ è stato riunito nell’inc. MP __________. Il deposito atti è uno solo e l’inchiesta ora va avanti nello stesso processo.

                                         Preso atto per la prima volta in data 11.4.2005 dell’inc. MP __________, egli ha presentato nel termine di 5 giorni un’istanza di ricusa del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, essendosi lo stesso occupato dell’inc. MP __________ nei primi mesi del __________. Con riferimento agli art. 40 lit. e e 43 cpv. 1 CPP, l’attuale giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, avendo avuto parte al processo a suo tempo in qualità di procuratore pubblico, sarebbe escluso ex lege dall’esercizio del suo ufficio. Non essendosi escluso, egli sarebbe ricusabile. E ciò con riferimento al fatto che per lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli l’esclusione vale anche per le inchieste connesse.

                                         Nel suo scritto del 12.4.2005, con riferimento al testo del gravame al Tribunale federale, l’istante contesta la costituzionalità dell’art. 46 cpv . 1 CPP e della giurisprudenza di questa Camera, con riferimento alla decisione del 28.2.2005 (inc. 60.2004. 393).

                                   o.   Nelle proprie osservazioni, il giudice dell’istruzione e dell’arresto constata preliminarmente che presso il suo ufficio non è attualmente pendente alcun reclamo relativo ai procedimenti inc. MP __________ e inc. MP __________.

                                         Sui fatti il giudice dell’istruzione e dell’arresto osserva come il procedimento di cui si era occupato a suo tempo era a carico di __________. Il nome di __________ era solo menzionato, ed è solo il 20/21.9.2001 che egli entra nell’inchiesta. Osserva pure che nella procedura relativa all’ultima decisione da lui prolata nel procedimento inc. MP __________ (a seguito del ricorso dell’8.11.2004 per chiedere l’estromissione della parte civile __________), nessuna menzione era fatta all’inc. MP __________ (acquisito agli atti del procedimento inc. MP __________ quale AI 280). Osserva inoltre come nessuno, neppure il qui istante (che pur aveva l’accesso agli atti già a partire dal 18.3.2002, AI 167), ha fatto menzione dell’inc. MP __________.

                                         In diritto, ribadisce il suo convincimento secondo il quale l’esclusione vale anche con riferimento ad incarti connessi ex art. 36 CPP. Nel caso concreto, considerato come l’inc. MP __________ fino al 20.9.2001 era unicamente aperto contro __________, e solo successivamente contro __________, il giudice dell’istruzione e dell’arresto si chiede se si tratta di “stesso procedimento”, lasciando a questa Camera di dare la risposta. In caso di risposta affermativa, riguardo alla mancata esclusione “motu proprio”, egli precisa di non aver avuto nessuna informazione o ricordo (nel periodo dall’8.11.2004, data del precedente reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto del qui istante, al 12.4.2005, data della presente istanza) dell’esistenza del procedimento a carico di __________ inc. MP __________, della promozione dell’accusa contro di lui, e dell’acquisizione agli atti quale AI 280 dell’inc. MP __________ a carico di __________ nell’inc. MP __________. Anche su questo punto si rimette alla decisione di questa Camera, chiedendo una sollecita evasione, a motivo di eventuali reclami in materia di complementi istruttori a seguito del deposito atti.

in diritto

                                         In ordine

                                   1.   Si pone preliminarmente il quesito a sapere se l’istante sia legittimato a presentare l’istanza di ricusa.

                                         Pacifico che egli sia accusato nel procedimento (inc. __________) in relazione al quale è stato decretato il deposito atti. Egli ha quindi un interesse personale e diretto.

                                         Diversamente dalla precedente decisione del 28.2.2005 (inc. CRP __________), in questo caso non è attualmente pendente alcun reclamo presso l’ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto.

                                         Inoltre, la precedente decisione di questa Camera del 28.2.2005 (inc. CRP __________) è attualmente impugnata presso il TF.

                                         L’ultima decisone del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 16.3.2005 (inc. __________, presa a seguito del reclamo dell’8.11.2004) non risulta essere stata impugnata.

                                         Vero che, in virtù dell’art. 41 CPP, il magistrato deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario dal momento in cui viene a conoscenza di una causa di esclusione, pena la nullità degli atti ulteriormente compiuti.

                                         Per un verso, nel presente caso, è dato certamente un interesse personale e diretto del qui istante, ma al momento questo interesse non è attuale, non essendoci pendente alcun reclamo presso l’ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, ma unicamente virtuale, in vista di possibili ulteriori reclami, ad esempio in sede di complementi d’istruttoria.

                                   2.   Per l’altro verso, considerato come l’art. 46 cpv. 1 CPP fissa un termine di cinque giorni per la presentazione della domanda di ricusa, e considerato l’esito della precedente istanza di ricusa e di esclusione riguardo alla tempestività, si comprende che nel presente caso l’istante abbia presentato immediatamente (e certamente nel termine di 5 giorni dal momento in cui dice di aver preso atto dell’esistenza dell’inc. MP __________) l’istanza.

                                   3.   Nel presente caso, pur essendo dato un interesse solo virtuale e non attuale, si deve comunque ammettere la legittimazione, anche per un principio di logica e di economia procedurale, per evitare di rimandare a successiva decisione una questione che certamente si porrà di qui a poco. Ciò vale a maggior ragione con riferimento all’art. 42 cpv. 2 CPP, in virtù del quale la Camera dei ricorsi penali deve pronunciarsi sull'esclusione di un giudice anche in mancanza di qualsiasi domanda, quando vi sia dubbio se egli debba essere escluso per legge. La questione può comunque rimanere indecisa visto l’esito nel merito.

                                   4.   Sulla tempestività, il giudice dell’istruzione e dell’arresto osserva come l’istante avesse accesso agli atti dell’inc. MP __________ già a partire dal 18.3.2002 (AI 167). Occorre considerare che l’acquisizione agli atti del procedimento inc. MP __________ a carico del solo __________ nel procedimento inc. MP __________ (quale AI 280) è intervenuta successivamente, in data 4.5.2003.

                                         Non ci sono elementi che permettano di sostenere che l’istante abbia preso conoscenza di questo procedimento (AI 280) prima dell’11.4.2005, così come nello stesso modo lo si deve ammettere per il giudice dell’istruzione e dell’arresto prima del 12.4.2005.

                                         Nel merito

                                   5.   L'art. 40 lit. e CPP prevede che, ogni giudice, procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore (lit. e).

                                         Il magistrato che viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti (art. 41 CPP) e deve notificare la sua esclusione alla Camera dei ricorsi penali che, verificata la causa di esclusione, provvede alla sua sostituzione (art. 42 CPP).

                                   6.   I motivi di esclusione sono posti dalla legge, indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di parzialità. Il giudice in questo caso non solo si deve astenere spontaneamente dal giudizio, ma deve valutare d'ufficio il realizzarsi di un motivo di esclusione (DTF 117 Ia 411 consid. 2c; J. - F. POUDRET / S. SANDOZ - MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, p. 101 e rif.; E. CATENAZZI, Considerazioni sugli istituti procedurali dell’astensione e della ricusazione in: Festschrift 75 Jahre EVG, Berna 1992, p. 342).

                                   7.   L’istanza di ricusa si fonda sul fatto che l’inc. MP __________ e l’inc. MP __________ costituiscono un medesimo processo, un medesimo procedimento, o almeno dei procedimenti congiunti, ciò che escluderebbe attualmente il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per essere intervenuto in precedenza quale procuratore pubblico.

                                   8.   La ricostruzione cronologica degli elementi di fatto permette di concludere che, alla luce dell’art. 40 lit. e CPP, non si è in presenza di un medesimo processo, di una medesima procedura, o di procedure connesse con riferimento alla posizione del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli e del qui istante.

                                   9.   La ricostruzione ha permesso anzitutto di constatare che l’intervento dell’allora procuratore pubblico Edy Meli nel procedimento inc. MP __________, temporalmente dal 21.7.2000 al 28.2.2001, è avvenuto quando lo stesso era nella fase delle informazioni preliminari ed era aperto unicamente a carico di __________. I fatti inchiestati risalgono al periodo dall’__________ al __________. Quando l’allora procuratore pubblico Edy Meli assunse la funzione di giudice dell’istruzione e dell’arresto, la fase preliminare dell’inchiesta era consistita in due ordini di perquisizione (di cui una delle due risposte, quella della __________, era pervenuta solo dopo la sua partenza dal Ministero pubblico) e nell’audizione del teste avv. __________.

                                         Si deve perciò concludere che l’allora procuratore pubblico è intervenuto unicamente nel procedimento a carico di __________.

                                         In nessun modo l’allora magistrato inquirente ed ora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha compiuto atti giudiziari nel confronti di __________. Men che meno ne ha compiuti nei confronti dell’istante.

                                 10.   La ricostruzione ha permesso anche di stabilire che in nessun momento il procedimento penale inc. MP __________ a carico di __________ è stato congiunto, è stato connesso, è stato acquisito nell’inc. MP __________.

                                         Il procedimento inc. MP __________, inizialmente solo a carico di __________, è stato esteso anche ad __________ in data 20.9.2001 dal procuratore pubblico Mario Branda.

                                         Le posizioni dei due accusati (entrambi hanno assunto tale veste procedurale in data 21.9.2001) sono state disgiunte in data 2.3.2003, con decisione del medesimo procuratore pubblico.

                                         Solo il successivo 4.6.2003 il procedimento a carico di __________ è stato assunto agli atti del procedimento inc. MP __________ (quale AI 280).

                                         Il procedimento a carico di __________ è continuato in modo a sé stante, per poi sfociare in un atto d’accusa il 31.8.2004 (ACC __________).

                                         In nessun modo il procedimento a carico di __________ è stato congiunto con quello del qui istante.

                                 11.   Per un certo periodo, dal 20.9.2001 al 2.5.2003, il procedimento inc. MP __________ riguardava sia __________, sia __________.

                                         Questo è avvenuto dopo che l’attuale giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva lasciato il Ministero pubblico. Titolare dell’inchiesta per tutto quel periodo era unicamente il procuratore pubblico Mario Branda. In quel periodo non c’era però una congiunzione con la posizione del qui istante, o tra l’inc. MP __________ e l’inc. MP __________.

                                 12.   Dopo la decisione di disgiunzione del 2.5.2003, la posizione di __________ è confluita (dal 4.6.2003) nel procedimento inc. MP __________. Come risulta chiaramente, la disgiunzione di __________ dal procedimento a carico di __________ e la successiva acquisizione agli atti del procedimento inc. MP __________ si fondava unicamente su un criterio di connessione soggettiva, legata unicamente ed esclusivamente alla persona di __________, per garantirgli il principio dell’indivisibilità. In nessun modo c’è quindi un legame di connessione con la posizione del qui istante.

                                         Anzi, è addirittura il contrario. Come emerge dalla motivazione della decisione di disgiunzione, la stessa è disposta anche perché gli altri fronti processuali su cui è impegnato __________ “vedono coinvolte persone che nulla hanno a che fare con __________”. La decisione di disgiunzione esprime anche positivamente la volontà di non congiungere la posizione di __________ con quella del qui istante.

                                 13.   Il procedimento a carico del qui istante ed il procedimento a carico di __________ non sono il medesimo procedimento. Si riferiscono a fatti diversi, per imputazioni diverse, condotti da procuratori pubblici diversi, con numero d’incarto diverso. Non sono neppure incarti connessi tra di loro.

                                 14.   Questa conclusione non si modifica neppure per il fatto che per un certo periodo (dopo che Edy Meli aveva già lasciato il Ministro pubblico) __________ era in un incarto (inc. MP __________) coaccusato con __________, ed in un altro incarto era coaccusato con il qui istante (inc. MP __________). Questa simultaneità non ha portato alla congiunzione “sic et simpliciter” dei due procedimenti, ma ad una disgiunzione (per la posizione di __________) e ad una connessione soggettiva unicamente per la posizione di __________.

                                 15.   Rispetto all’istante, il procedimento a carico di __________ è un incarto disgiunto dall’incarto congiunto del suo coaccusato.

                                 16.   Per questo motivo, non è dato un caso di esclusione a carico del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli con riferimento all’istante.

                                 17.   L’istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 40 ss. CPP, in particolare 40 lit. e, 42 e 43 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 1'400.-- (millequattrocento), sono posti a carico dell’avv. IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2005.106 — Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2005.106 — Swissrulings