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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2005 60.2004.78

18 mai 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,529 mots·~18 min·3

Résumé

istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. minaccia. (istanza parzialmente accolta).

Texte intégral

Incarto n. 60.2004.78  

Lugano 18 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

  in relazione  

al decreto di non luogo a procedere 18.2.2004 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 4.12.2003 nei confronti di ignoti per titolo di minaccia e tentato omicidio;

premesso che l’istanza di promozione dell’accusa non riguarda più l’ipotesi di reato di tentato omicidio;

richiamate le osservazioni 10/11.3.2004 del procuratore pubblico, che rinvia alle motivazioni esposte nel decreto impugnato, in particolare al suo considerando 4, chiedendo contestualmente la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con esposto 4.12.2003 IS 1 ha sporto denuncia/querela penale contro ignoti per i titoli di reato in epigrafe, in relazione a presunti fatti accaduti il __________, asserendo tra l’altro “(...) di essere bersaglio di un reiterato tentativo di omicidio da parte di __________ __________, il quale dopo avermi sfruttato, derubato ed avvelenato fino al ricovero in ospedale, si è poi legalmente impossessato della mia abitazione grazie ad una combine fra avvocati”, chiedendo inoltre che siano “(...) rapidamente identificati gli individui sospetti che mi hanno pedinato”, nonché “(...) soddisfazione degli oneri in termini di tempo e spese, conseguenti questi avvenimenti”, allegando contestualmente un rapporto di una società di investigazioni, una videocassetta ed un foglio d’ispezione di un’autovettura sospetta (denuncia/querela penale 4.12.2003, p. 1e2e documentazione allegata).

Con ulteriore esposto 9.1.2004 IS 1 ha sporto denuncia/querela penale sempre contro ignoti per titolo di estorsione e minaccia in relazione a presunti fatti accaduti il __________, rispettivamente il __________ (cfr., al proposito, denuncia/querela penale 9.1.2004 e documentazione allegata).

b.      Esperite le informazioni preliminari mediante due audizioni del denunciante/querelante tenutesi il 19.12.2003, rispettivamente il 16.1.2004 presso la polizia cantonale (cfr., al proposito, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004), con decisione 18.2.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela 4.12.2003 (cfr. decreto di non luogo a procedere 18.2.2004).

                                         Circa l’ipotesi di reato di tentato omicidio ha esposto che, alla luce di quanto dichiarato dal denunciante in sede di polizia il 19.12.2003, “(...) non compete a questa autorità entrare nel merito di fatti già denunciati alla competente autorità __________ e già giudicati” (decreto di non luogo a procedere 18.2.2004, p. 1).

                                         Per quanto concerne l’ipotesi di reato di minaccia ha ritenuto che dalle risultanze agli atti nel caso di specie non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi, non avendo il querelante “(...) mai sostenuto né in querela, né tantomeno nel corso degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di spavento o timore” e nemmeno “(...) di essersi in qualche modo sentito minacciato, (...)” (decreto di non luogo a procedere 18.2.2004, p. 2). Delle ulteriori motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.

                                   c.   Con la presente tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, che l’istanza venga accolta e che pertanto “(...) è aperto un procedimento penale contro ignoti che verrà istruito a seguito della denuncia presentata da” lui ”(...) il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004, dal Procuratore pubblico Avv......”; in via subordinata, che l’istanza venga accolta e che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari “(...) in merito ai fatti della denuncia presentata da IS 1 il 4.12.2003 rispettivamente il 9.01.2004 in particolare di procedere con l’audizione delle persone indicate dalla parte civile quali persone informate di fatti rilevanti” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 13).

                                         L’istante, dopo aver esposto i fatti, evidenzia dapprima che il decreto impugnato “(...) non indica (...) quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al complemento di denuncia presentato (il) 9 gennaio 2004 a seguito della lettera minatoria ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti istruttori eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per l’accertamento delle altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata dall’istante forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per l’identificazione degli autori” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 7). Ritiene poi che “alla luce dei fatti esposti (...) e fin qui comunque accertati e/o di facile accertamento, è possibile ipotizzare nella forma del tentativo punibile” i reati di cui agli art. 180 CP (minaccia), art. 181 CP (coazione) e 156 CP (estorsione) (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 7 e 8). Chiede inoltre di completare le informazioni preliminari mediante l’audizione di quattro persone (cfr. istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 12). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

                                         La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

                                   2.   2.1.

                                         Prima di entrare nel merito della vertenza giova innanzitutto rilevare che l’istante con il presente gravame intitolato “istanza di promozione dell’accusa, art. 186 cpv. 1 e cpv. 4 CPP” - nel petitum - chiede, in via principale, che l’istanza venga accolta, senza indicare per quale/i ipotesi di reato. Dalla lettura dell’allegato risulta in ogni modo che egli postula la promozione dell’accusa contro ignoti per titolo di minaccia, sub. tentata estorsione e tentata coazione.

                                         2.2.

                                         Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (cfr. decisioni 20.9.2004, inc. 60.2001.314; 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003, inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I - 2004, p. 273). Se l’autore è ignoto, l’istante, oltre ad indicare i seri indizi della commissione di un reato, deve suggerire i mezzi di prova da assumere, ed in particolare gli atti d’informazioni preliminari necessari per determinare l’autore o gli autori del reato o dei reati ipotizzati (M. MINI, op. cit., p. 273). Di conseguenza, la richiesta di IS 1, tesa ad accogliere un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti in base all’art. 186 cpv. 1 CPP, é perciò irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         Il reato di cui all’art. 180 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona - presuppone, tra l'altro, che la minaccia proferita sia oggettivamente atta ad allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 215; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 18 ss. ad art. 180 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, p. 361; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 5 n. 65 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 6 ss. ad art. 180 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Per sapere se obiettivamente si è in presenza di una minaccia adatta a causare timore o spavento, non occorre riferirsi solo ai termini utilizzati, ma all'insieme delle circostanze (DTF 99 IV 215; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 361 e 362; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 5 n. 66; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 180 CP).

                                         3.2.

L’istante ritiene che “(...) il reato dell’art. 180 CPS (eventualmente in concorso con la coazione e l’estorsione nella forma del tentativo) è compiuto (o tentato; DTF 99 IV 212) quando la minaccia proferita appare oggettivamente da prendere sul serio e tale da incutere timore in qualsiasi persona normale”, asserendo che “tale è certamente la minaccia rappresentata dalla lettera minatoria del mese di __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 8). Sostiene inoltre che “d’altro canto l’estorsione è una forma qualificata di coazione caratterizzata dal movente specifico dell’indebito profitto” e che “nel caso concreto la fattispecie denunciata si presenta particolarmente preoccupante e tale da autorizzare la conclusione che l’istante sia stato preso di mira da persone o da un’organizzazione, specializzate nel recupero di crediti con ogni mezzo anche illecito quali le minacce e altre forme di pressione, volti a piegare la resistenza della vittima intimorendola al punto da renderle la qualità della vita particolarmente difficile (minaccia che è espressamente indicata nella lettera minatoria di __________)” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 8 e 9). Assevera poi che “questa lettera qualifica quindi in modo particolare anche il precedente incontro del mese di dicembre a __________ ed è oggettivamente adeguata a incutere timore; ciò che (...) ha espresso in modo chiaro nonostante l’utilizzo di termini eventualmente più mitigati in sede di redazione degli esposti di denuncia o dei suoi interrogatori” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 9).

3.3.

Dagli atti risulta che l’istante è stato sentito in sede di polizia dapprima il 19.12.2003 e successivamente il 16.1.2004 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).

Nel corso del suo primo interrogatorio IS 1 ha in particolare dichiarato che in data __________ sarebbe stato contattato telefonicamente da una persona anonima di sesso maschile, il quale gli avrebbe chiesto di incontrarlo “(...) per comunicarmi importanti notizie”, asserendo che “la cosa mi turbava poiché nessuno poteva aver diffuso ad estranei il mio nr. di telefono” e “ritenendo che si trattasse di una persona mandata a farmi del male contattavo la società __________ __________ di __________ quale garanzia, testimonianza (anche video) e protezione di un possibile delitto” (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato che “l’incontro avrebbe dovuto tenersi a __________” la mattina del giorno successivo “(...) secondo le modalità da stabilirsi dopo una seconda telefonata” e che “recatomi a __________ in mattinata scoprivo di essere seguito da almeno tre persone i cui connotati sono riportati nell’esposto di denuncia (...)” inoltrato al Ministero pubblico il 4.12.2003 (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha pure asserito che “queste persone mi hanno seguito ininterrottamente fino alle ore 15.30 ora in cui mi recavo presso il __________ __________ (...), luogo da me indicato per il colloquio”, che “qui, venivo immediatamente chiamato per nome dall’individuo corrispondente ai connotati della persona nr. 1 sopraccitata (cfr., al proposito, verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 1), il quale mi comunicava espressamente di essere stato mandato da __________ __________ (____________________), di non essere un investigatore privato e di aver ascoltato una sola campana delle mie precedenti vicende”, rilevando che “questa persona rifiutava di indicare i motivi del colloquio da lui stesso richiesto e rifiutava di esibire il documento d’identità, presupposto indispensabile concordato per l’incontro” (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha altresì affermato che “per questi motivi troncavo immediatamente l’incontro e mi allontanavo in direzione del ristorante __________”, ove “(...) venivo raggiunto da un agente di  __________ __________ che mi confermava che almeno due persone mi avevano seguito nel tragitto dal __________ __________” e sostenendo che “(...) veniva confermato il pedinamento delle stesse persone che io avevo individuato in mattinata, fino alle 16.30, ora in cui riuscivo a far perdere le mie tracce (...)” (verbale d’interrogatorio 19.12.2003, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). IS 1, durante il suo successivo interrogatorio tenutosi il 16.1.2004 sempre in sede di polizia in seguito alla sua denuncia/querela inoltrata il 9.1.2004, ha in particolare affermato di essersi recato in data __________ a __________, dove avrebbe incontrato, di sua spontanea volontà, “(...), due delle persone che hanno ammesso verbalmente di avermi pedinato a __________ in data __________”, asserendo tra l’altro che “il colloquio, durato 30 minuti, avveniva in un clima di ostilità e di superiorità da parte di entrambi nei confronti del sottoscritto” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha sostenuto che “entrambi hanno dichiarato di essere stati mandati a scoprire l’ubicazione del mio domicilio da parte di __________ __________ __________ __________ e di essere stati da quest’ultimo “profumatamente pagati””, precisando inoltre che gli stessi si sarebbero “(...) presentati all’incontro unicamente per dimostrare la loro impunità e comunicarmi dettagli geografici pertinenti il mio domicilio” e che “all’improvviso troncavano l’incontro e si allontanavano in automobile” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 1 e 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha altresì asserito di non aver ricevuto minacce o altro “dal 1999 (dal momento in cui è residente a __________) ai fatti sopraccitati (...)” e di non essere stato minacciato durante l’incontro del __________ (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha poi affermato di aver ricevuto una lettera (ndr: spedita da ____________________ il 2.1.2004 e letta il 7.1.2004; cfr. copia documenti allegati alla denuncia/querela 9.1.2004) “(...) di minacce ed estorsione comprovante il fatto che lo scrivente si sia fisicamente recato nei pressi del mio domicilio” e che “considerato il linguaggio delle persone e l’ortografia della lettera”, le persone incontrate a __________ possono aver scritto questa lettera, rilevando però che le stesse “(...) non hanno fatto alcun riferimento a questa lettera né si sono dimostrati interessati ad un’eventuale transazione finanziaria come” ivi “richiesto (...). Ne concludo che possa essere stata scritta da altri” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha inoltre dichiarato di essersi recato in __________ e di aver cercato queste persone “(...) per convincerle ad auto denunciarsi presso il Ministero pubblico di __________” e di ritenere che colui “(...) che compie un viaggio di __________ km e pedina una persona per almeno cinque ore, rifiutando di esibire documenti d’identità sia comunque implicato in un affare losco, e qualora sia un semplice esecutore degli ordini di un mandante dai dubbi precedenti abbia interesse a chiarire in ogni caso la sua posizione” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Circa il fatto che nella lettera minatoria sia indicato che egli avrebbe un debito di __________ ha asserito di non avere debiti nei confronti di nessuno, che sarebbe “(...) una pura invenzione di parte e gli oggetti di valore spariti consistono in __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________ __________ da comune abitazione con __________ __________ __________ __________ e regolarmente denunciati da me nel lontano __________”, confermando in ogni modo di non avere alcun debito in __________ (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004). Ha infine sostenuto di non avere dei sospetti circa l’autore della lettera minatoria, ma di ritenere che “(...) si tratti di un tentativo di sviare le indagini qualora un domani dovessi rimanere vittima di un incidente” (verbale d’interrogatorio 16.1.2004, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004).

3.4.

Ora, dal contenuto di queste dichiarazioni non appare che i fatti accaduti all’istante il __________, __________ ed il __________ (cfr., al proposito denuncia/querela penale 4.12.2003) siano (stati) oggettivamente atti ad allarmarlo o spaventarlo, tant’é che egli, addirittura di sua iniziativa, “nel tentativo di ottenere bonariamente informazioni sui fatti pregressi, (...)” (denuncia/querela penale 9.1.2004, p. 1) all’inizio del mese di __________ __________ si è recato in __________ per incontrare due delle persone che avrebbero ammesso di averlo pedinato a __________ il __________. Dagli atti, inoltre, non risulta che egli sia stato minacciato né il __________ allorquando sarebbe stato contattato telefonicamente, né il giorno successivo a __________, dove avrebbe incontrato una persona e dove sarebbe stato pedinato per alcune ore.

Per il che, non emergendo dagli atti seri indizi di commissione di reato per titolo di minaccia in ordine alla denuncia/querela 4.12.2003, il decreto impugnato non può che essere confermato anche in relazione a quest’ipotesi di reato.

3.5.

IS 1 lamenta il fatto che il decreto impugnato “(...) non indica tuttavia quale esito processuale è stato (o verrà) riservato al complemento di denuncia presentato” il “9 gennaio 2004 a seguito della lettera minatoria ricevuta il __________, e in particolare quali ulteriori atti istruttori eventualmente il Procuratore intenderebbe compiere per l’accertamento delle altre gravi ipotesi di reato che la fattispecie denunciata dall’istante forzatamente implica (estorsione e/o coazione), così come per l’identificazione degli autori”, asserendo inoltre che l’inchiesta sarebbe “(...) stata invero eccessivamente sbrigativa poiché alla luce del tenore e del contenuto della lettera minatoria l’intera fattispecie meritava un’attenzione più importante e in particolare meritava ulteriori accertamenti sui motivi per cui individui - che hanno voluto mantenere l’anonimato - si siano interessati all’istante”, ritenendo che il decreto impugnato “(...) riferisce formalmente solo della denuncia 4.12.2003 e non del complemento, rispettivamente (della) nuova denuncia 9.01.2004 a seguito della lettera minatoria, nel quale veniva evocato dall’istante pertinentemente l’ipotesi di reato di estorsione (tentato)” (istanza di promozione dell’accusa 4/5.3.2004, p. 7, 9 e 11).

Il procuratore pubblico nel suo decreto di non luogo a procedere 18.2.2004 ha effettivamente esposto di aver visto la denuncia/querela sporta da IS 1 contro ignoti per titolo di minaccia e tentato omicidio, in relazione ai fatti avvenuti a __________ i giorni __________, __________ e __________ (recte: __________) del mese di __________ __________ (cfr. decreto di non luogo a procedere 18.2.2004, p. 1), senza però indicare di aver considerato pure la denuncia/querela presentata dal qui istante al Ministero pubblico il 9.1.2004 contro ignoti per titolo di estorsione e minaccia in relazione ai fatti avvenuti il __________ ed il __________ (cfr., al proposito, denuncia/querela penale 9.1.2004 e documenti ivi allegati).

Ora, se da un lato risulta che il magistrato inquirente nel decreto impugnato in relazione all’ipotesi di minaccia ha evidenziato che “nella fattispecie IS 1 non ha mai sostenuto né in querela, né tantomeno nel corso degli interrogatori in Polizia, di essere stato indotto in stato di spavento o timore”, prendendo apparentemente in considerazione anche il verbale d’interrogatorio 16.1.2004 di IS 1 nel corso del quale è stato discusso il contenuto della denuncia/querela 9.1.2004 (cfr., al proposito, verbale d’interrogatorio 16.1.2004 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.1.2004), d’altro canto egli non si è comunque espresso esplicitamente sui fatti accaduti il __________, rispettivamente il __________ segnalati dal qui istante con denuncia/querela 9.1.2004 e sulle ipotesi di reato da lui invocate in quella sede, segnatamente minaccia ed estorsione (cfr. denuncia/querela penale 9.1.2004). Ritenuto che le sostenute ipotesi di reato di minaccia e di estorsione in relazione ai fatti accaduti il __________, rispettivamente il __________ non sono state oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico, questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Per questo motivo l’incarto viene ritornato al Ministero pubblico allo scopo - se del caso - di istruire ed in ogni modo di emanare una decisione sui fatti invocati da IS 1 in sede di denuncia/querela 9.1.2004.

                                   4.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta. L’incarto viene ritornato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze. Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 180 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l’incarto è rinviato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                         Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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