Incarto n. 60.2004.394
Lugano 10 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 29.11/2.12.2004 presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione 26.11.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in tema di assistenza giudiziaria;
preso atto delle osservazioni 3/6.12.2004 del procuratore pubblico Mario Branda che evidenzia come il reato in questione sia ampiamente prescritto;
preso atto delle osservazioni 3/6.12.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che rimanda alle considerazioni della sua decisione del 26.11.2004 e sottolinea l’intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati;
ritenuto che, come evidenziato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, la ricorrente è unicamente denunciante e non ha veste di parte civile;
rilevato che, come descritto nella lettera 23.8.2004, i reati ipotizzati sono chiaramente prescritti, riferendosi ad un periodo di tempo di nove mesi nel corso del 1987;
che per questi motivi non si giustifica manifestamente la nomina di un difensore d’ufficio;
che considerata la particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 35 Lag ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria