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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.326

20 septembre 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·455 mots·~2 min·5

Résumé

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

Texte intégral

Incarto n. 60.2004.326  

Lugano 20 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da

IS 1, ,

  contro  

il decreto di non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di "(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per diversi titoli di reato;

                                         che con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione dell'accusa;

                                         che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

                                          che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 23.8.2004 ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04", istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale "Track and Trace"];

                                         che __________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);

                                         che pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19 cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere lunedì 6.9.2004;

                                         che quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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