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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.09.2004 60.2004.206

16 septembre 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,893 mots·~24 min·5

Résumé

istanza di promozione dell'accusa. lesioni colpose.

Texte intégral

Incarto n. 60.2004.206  

Lugano 16 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, escluso)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.5/1.6.2004 presentata da

IS 1, ,  

in relazione  

al decreto di non luogo a procedere 17.5.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani nei confronti di ignoti e nei confronti del, avv. PI 1, per titolo di lesioni personali;

preso atto delle osservazioni integrative del gravame dell’istante del 12/14.6.2004;

viste le osservazioni 22/24.6.2004 dell’avv. __________ PI 1, __________, capo del __________;

viste le osservazioni del sostituto procuratore pubblico del 24.6.2004;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto scritto del 10.3.2004, l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”, con riferimento in particolare alla perizia di un medico psichiatrico ed alla corrispondenza intercorsa con il capo del __________ (10.12.2003 e 9.3.2004). In via subordinata, lo scritto dell’istante denunciava, rispettivamente querelava, l’__________ nella persona del capo responsabile del __________. Dopo aver ripercorso le diverse tappe della propria vita lavorativa, il denunciante esponeva le proprie traversie dopo l’assunzione alle dipendenze del __________. Nello scritto l’istante sosteneva che, a seguito di mobbing e bossing, egli è stato emarginato e boicottato dai propri colleghi e superiori. Questa situazione si è ripercossa con un’incapacità lavorativa, su indicazione medica, iniziata il 4.3.2002 e tuttora perdurante in base ai certificati medici. Dopo l’inoltro di una richiesta di rendita AI, l’istante è stato peritato dal Dr. med. __________ __________, che ha prolato il proprio referto in data 24.10.2004, documento richiamato dall’istante a fondamento della propria denuncia.

                                         L’istanza di rendita AI è stata respinta una prima volta il 26.11.2003, successivamente, dopo tempestiva opposizione, una seconda volta in data 23.3.2004. Attualmente è pendente un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         Nelle conclusioni del proprio scritto al Ministero pubblico l’istante chiedeva l’apertura di un’appropriata indagine al fine di chiarire le responsabilità dei danni psicofisici, morali e materiali subiti, la condanna dei responsabili, il risarcimento del danno subito.

                                   2.   Dopo aver aperto un incarto (inc. MP __________) e proceduto alla verbalizzazione dell’istante, il Ministero pubblico emanava una decisione di non luogo a procedere motivato in data 17.5.2004 (NLP 1742/2004).

                                         Dopo aver individuato negli art. 122 (lesioni gravi), 123 (lesioni semplici) e 125 (lesioni colpose) CP le norme eventualmente applicabili, il Ministero pubblico escludeva i primi due, in quanto reati intenzionali. Per il Ministero pubblico l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso l’esistenza di un’intenzione.

                                         L’applicazione dell’art. 125 cpv. 1 CP (lesioni colpose semplici) veniva esclusa, per manifesta tardività della querela, anche perché nel proprio interrogatorio l’istante aveva indicato le persone che riteneva responsabili o corresponsabili dei comportamenti che gli avrebbero fatto perdere la salute e procurato l’incapacità al lavoro. Solo formalmente la querela era sporta contro ignoti. Nella decisione di non luogo si ritiene che già a partire dal 4.3.2002 (data a partire dalla quale l’istante è inabile al lavoro per ragioni mediche) il querelante conosceva tutti gli elementi per sporgere querela.

                                         Le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr. Med. __________ __________, preso atto che la stessa ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale, nel medesimo referto si riferisce comunque che l’istante è rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità  amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci fosse un lavoro adatto all’istante. Per questi motivi il Ministero pubblico ha concluso per l’inesistenza degli elementi per procedere per lesioni colpose gravi.

                                   3.   Con istanza del 28.5.2004, integrata con il successivo scritto del 12.6.2004, l’istante, richiamato il proprio contenzioso con il __________, esposto l’iter della procedura relativa alla richiesta di rendita AI, citati una serie di disposizioni costituzionali, censura le conclusioni a cui è giunto il Ministero pubblico. Dopo aver ribadito le censure all’operato dei suoi colleghi e superiori presso lo __________, che avrebbero condotto alla sua emarginazione ed al suo boicotto, egli riprende alcuni passaggi puntuali del decreto di non luogo a procedere, contestandoli. Ribadito che la sua incapacità lavorativa è stata certificata medicalmente, egli ritiene che le molestie subite quali mobbing e bossing possano esser sussunte a diverse norme del Codice penale, che elenca, e contesta l’assenza di intenzionalità da parte di chi l’ha molestato psicologicamente. Contesta pure la tardività della querela, con riferimento in particolare al capo del __________, in relazione alla corrispondenza del 10.12.2003. Sempre in relazione alla tardività della querela, egli sostiene che in assenza di un’inchiesta amministrativa, non è possibile individuare i responsabili delle lesioni subite, e quindi il termine della querela non decorre ancora. Riferisce poi di fatti successivi alla denuncia, in particolare dell’incontro del 25.3.2004 con i rappresentanti dello __________, ove era assistito dal proprio patrocinatore, e conclude chiedendo l’annullamento del decreto di non luogo a procedere, l’accettazione dell’istanza di promozione dell'accusa, l’applicazione dell’art. 178 CPP (relativo agli incombenti del procuratore pubblico in caso di notizia di reato). Nel successivo scritto del 12.6.2004, dopo aver ribadito i fatti essenziali, cita altre disposizioni legali eventualmente applicabili. Vista la gravità della vertenza che lo costringe a renderla pubblica, e quindi di interesse pubblico, espone le medesime conclusioni e chiede che l’istanza sia decisa urgentemente.

                                   4.   Nelle proprie osservazioni, il capo del __________, in ordine, constata l’assenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa. Sui fatti, rileva come prima dell’assunzione allo __________ i rapporti di lavoro dell’istante erano stati di breve durata, evidenzia l’atteggiamento fortemente critico verso i superiori e colleghi ed al contempo di alta considerazione verso sé stesso, richiama le incomprensioni sul sistema salariale, la sua insoddisfazione espressa nelle risposte ad un questionario della __________ del 1999, l’indisponibilità in tutti i tentativi messi in atto per trovare soluzioni concordate, la progressiva diminuzione di capacità lavorativa, l’indisponibilità anche rimpetto alle possibili soluzioni prospettate in occasione dell’ultimo incontro con i rappresentanti dello __________ del 25.3.2004. Se è possibile che soggettivamente l’istante possa aver risentito quali mobbing e bossing quelle che al contrario sono delle normali dinamiche di rapporto di lavoro, il __________ deve attenersi, di regola, alle valutazioni delle istanze competenti e non può trovare soluzioni ad personam extra legem. Il capo del __________ ritiene in conclusione che tutti i funzionari dello Stato che per conto del __________ hanno trattato il caso, lo abbiano fatto non solo con spirito aperto e positivo, ma anche con molta umanità.

                                   5.   Nelle proprie osservazioni, il Ministero pubblico solleva in ordine l’assenza del primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa. Nel merito, ribadisce che dagli atti non emerge assolutamente che qualcuno abbia agito consapevolmente e volontariamente con il fine di nuocere alla salute dell’istante, e ciò in considerazione del fatto che anche quest’ultimo, né in sede di denuncia, né in sede di interrogatorio, ha dichiarato di avere in mano indizi concreti che persone abbiano influito su di lui con il preciso intento di farlo ammalare. Ciò che esclude a priori il dolo e quindi l’applicazione degli art. 122 e 123 CP.

                                         Per le ipotesi di reato di lesioni colpose, quelle semplici sono perseguibili a querela di parte. Nel presente caso il termine di tre mesi sarebbe abbondantemente scaduto, in quanto il malessere dell’istante ha cominciato ad affiorare circa tre/quattro anni prima del 4.3.2002, giorno a partire dal quale perdura la sua incapacità medica al lavoro. Anche facendo decorrere il termine della querela dalla data della perizia per l’AI, la stessa risulta comunque tardiva. Ininfluenti, per il termine di querela, sono le generiche lettere del 10.12.2003 e del 9.3.2004 del capo del __________. Anche se la denuncia/querela è sporta contro ignoti, l’istante ha indicato nei suoi scritti e nella sua deposizione il nome di colleghi e superiori. Il termine di querela decorre dalla conoscenza del reato e dell’autore, non dal giorno in cui sono disponibili le prove a sostegno.

                                         Per le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibile d’ufficio, il Ministero pubblico ritiene che dagli atti non risulti che la salute mentale o la capacità professionale sia permanentemente compromessa. Con riferimento al complemento di perizia nell’incarto AI, risulta che l’istante, dopo adeguata psicoterapia, dovrebbe poter riacquistare una capacità lavorativa normale. Con riferimento al testo dell’istanza, il Ministero pubblico fa presente che non gli compete di sorvegliare o indagare sulla conduzione di alcuni uffici dell’amministrazione cantonale, o di svolgere funzioni disciplinari. Non è possibile immaginare un’inchiesta generalizzata, una (vietata) fishing expedition: dagli atti e dalle allegazioni del querelante non emergono seri indizi di colpevolezza a carico di uno o più persone. Il Ministero pubblico conclude chiedendo la reiezione integrale dell’istanza.

                                   6.   In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

                                   7.   L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi.

                                         Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.

                                         Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).

                                         Analoga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.

                                         Anche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.

                                         Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.

                                         Ulteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP é dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.

                                         Infine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti,  ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.

                                   8.   Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003 , inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti).

                                   9.   Preliminarmente importa osservare come questa Camera, il cui carico di lavoro è in costante crescita, ha tutt’oggi un consistente arretrato, in particolare in materia di istanze di promozione. A fine agosto 2004, le istanze di promozione dell’accusa da evadere erano __________, inoltrate a questa Camera tra novembre __________ e la fine di agosto __________. Per un criterio d’uguaglianza di trattamento, la Camera segue di regola un ordine cronologico nell’evasione delle istanze di promozione dell'accusa, eccettuati casi particolari (ad esempio con incombente prescrizione). Nell’ordine cronologico la presente istanza è preceduta da altre __________, pervenute a questa Camera in precedenza. È quindi con un certo imbarazzo (per tutti gli altri __________ istanti) che questa Camera anticipa l’evasione della presente istanza, unicamente in relazione alla notorietà mediatica che l’istante ha dato alla sua situazione ed alle forme di protesta da lui messe in atto, per evitare che il ritardo (fisiologico) che normalmente questa Camera ha nell’evadere le istanze di promozione dell’accusa venga strumentalizzato in un modo o nell’altro.

                                 10.   Sempre preliminarmente, importa riportare la presente procedura nel suo preciso contesto giuridico, per evitare che la giustizia penale in generale, questa Camera in particolare, siano caricate di aspettative alle quali non possono, nell’adempimento del loro mandato costituzionale e legale, dar evasione. Le autorità penali si limitano ad intervenire, conformemente a quanto previsto dal CPP, per perseguire i reati di cui hanno notizia. Questa Camera, adita da un’istanza di promozione dell’accusa, è chiamata a esprimersi sui presupposti o meno per un suo accoglimento.

                                         Pacifico quindi che l’autorità penale, in generale, questa Camera in particolare, non possono intervenire sull’organizzazione degli uffici pubblici, sul rapporto d’impiego e di funzione, sulla situazione patrimoniale e salariale, su questioni pensionistiche e su questioni pertinenti le assicurazioni sociali. Men che meno, confrontata con una “vertenza” (come la qualifica l’istante medesimo) questa Camera (o altre autorità penali) non può certo assurgere a mediatrice o ad arbitro tra le parti. Per queste ragioni, il giudizio di questa Camera è prettamente tecnico e limitato al solo ambito di pertinenza penale.

                                 11.   In ordine, è data la tempestività dell’istanza, così pure la legittimazione dell’istante. Più difficile è la qualifica dell’istanza, a sapere se si è in presenza di una vera e propria istanza di promozione dell’accusa o di un’istanza di completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Come ricordato (cfr. punto  8 della presente decisione), contro ignoti non è possibile presentare un’istanza di promozione dell'accusa, ma solo un’istanza di completazione delle informazioni preliminari.

                                 12.   Nel concreto caso, l’esposto al Ministero pubblico del 10.3.2004 prima, l’istanza a questa Camera del 28.5.2004 e le ulteriori osservazioni del 12.6.2004 poi, distinguono tra una denuncia penale contro ignoti e una querela penale contro l’__________ nella persona del responsabile del __________.

                                         In quanto riferito alla denuncia contro ignoti, l’istanza può essere trattata unicamente quale istanza di completazione ai sensi dell’art. 186 cfr. 4 CPP.

                                         In quanto riferita alla querela contro l’__________ nella persona del responsabile del __________, l’istanza va trattata quale vera e propria istanza di promozione dell’accusa, che viene qui per prima esaminata.

                                 13.   Colonna portante di tutto il Codice penale è la responsabilità individuale della persona che agisce. L’elemento soggettivo della colpa è fondamentale, ciò che esclude di principio che si possa perseguire una persona giuridica. A questi principi si deroga solo in rarissimi casi, specificati dalla legge, quali ad esempio in materia di punibilità dei mass media (art. 27 CP) o di responsabilità delle imprese, sussidiaria (se un reato commesso non può essere ascritto ad una persona fisica determinata) e limitata a pochissimi reati (art. 100 quater CP).

                                         Per questa chiara e precisa impostazione del diritto penale del nostro paese, è esclusa una querela contro l’__________ in quanto tale.

                                         Per i medesimi motivi, è escluso querelare in astratto il capo del __________, in assenza di un suo diretto intervento, per eventuali reati commessi o riconducibili a suoi subalterni. Detto altrimenti, una querela contro la persona del capo del __________ è possibile unicamente per eventuali atti o omissioni da lei personalmente commesse.

                                         Nel concreto caso, gli unici atti ascritti al capo del __________ sono due scritti del 10.12.2003 e del 9.3.2004. Già la loro lettura non lascia certo intravedere nessun genere di reato imputabile: manca qualsiasi rilevanza penale a questi scritti. Analoga conclusione s’impone in considerazione della cronologia dei fatti. I due scritti intervengono alla fine della vertenza, mentre che l’incapacità lavorativa e le problematiche alla salute del querelante risalgono a prima del 4.3.2002. Più in generale, sia nei suoi scritti, sia nel suo interrogatorio, il querelante indica delle persone (superiori o colleghi) a cui muove dei rimproveri: mai, escluso per i due scritti (10.12.2003 e 9.3.2004), viene citata la persona del capo del __________.

                                         Per questi motivi, con riferimento al capo del __________, il non luogo a procedere dev’essere pienamente confermato, per mancanza di un qualsiasi indizio di un suo coinvolgimento in fatti con rilevanza penale.

                                         A titolo abbondanziale, occorre anche aggiungere che l’istanza di promozione dell’accusa nei confronti del capo del __________ è anche irricevibile, in quanto non ossequia i requisiti posti dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr. punto 6).

                                 14.   Caduta la querela contro __________ dello Stato, rimane da esaminare la denuncia contro ignoti, che esclude la promozione dell’accusa contro qualcuno, ma che potrebbe portare ad una completazione ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP.

                                         Prima di entrare nel merito di questa problematica, occorre distinguere tra reati ipotizzabili perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela di parte, per verificare per quest’ultimi se ci sia una valida e tempestiva querela. A dipendenza che il reato ipotizzabile sia perseguito d’ufficio o a querela di parte, si distinguerà tra denuncia e querela.

                                 15.   Con lo scritto 10.3.2004 l’istante denunciava ignoti per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP e per ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.

                                         Nella decisione qui impugnata, il Ministero pubblico ha individuato i reati ravvisabili negli art. 122, 123 e 125 CP, per quest’ultimo distinguendo tra cpv. 2 (lesioni colpose gravi) e cpv. 1 (lesioni colpose semplici).

                                         I reati previsti agli art. 123 e 125 cpv. 1 CP sono perseguibili solo a querela di parte. Per il diritto federale, la querela dev’essere sporta entro il termine di tre mesi (art. 29 CP). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto ha conoscenza del reato e dell’autore. Il termine di tre mesi è un termine di perenzione, ritenuto inoltre che, in mancanza di tempestiva querela, l’autorità penale non può perseguire i reati, essendo la querela un presupposto alla perseguibilità.

                                 16.   Nella decisione impugnata il Ministero pubblico ha concluso, in riferimento all’ipotesi di reato dell’art. 125 cpv. 1 CP, che la querela fosse tardiva, ritenuto che solo formalmente l’esposto era indirizzato contro ignoti. La conclusione a cui è giunto il Ministero pubblico è corretta, e deve riferirsi non solo all’art. 125 cpv. 1 CP, ma anche all’art. 123 CP, ritenuto che è manifestamente esclusa l’ipotesi dell’art. 123 cifra 2 CP.

                                         La tardività della querela risulta sia con riferimento alla cronologia dei fatti, sia con riferimento agli scritti e alla deposizione del querelante. Nei tre mesi precedenti la querela non sono intervenuti fatti determinanti per la tempestività della stessa. Ci sono unicamente i due scritti del capo del __________, che possono avere un’importanza nella vertenza relativa ai rapporti di funzione, ma che, come già visto, sono penalmente del tutto irrilevanti. I fatti che l’istante pone a fondamento della sua denuncia/querela risalgono a ben prima, al periodo precedente l’insorgere dell’incapacità lavorativa, ovvero prima del 4.3.2002. Questi episodi, nella misura  in cui possano assurgere a comportamento penalmente punibile, erano noti all’istante da tempo, ben prima di tre mesi dalla data del 10.3.2004. Come correttamente rilevato dal Ministero pubblico, solo formalmente la denuncia/querela era sporta contro ignoti. Sia negli scritti dell’istante, sia nella sua deposizione, egli indica non solo comportamenti a suo dire di rilevanza penale, ma anche le persone a suo dire coinvolte.

                                         Anche volendo prendere in considerazione per il termine della querela la data della perizia del Dr. Med. __________ __________, quale momento della presa di coscienza del proprio reale stato di salute, come fatto dal Ministero pubblico nelle osservazioni all’istanza (p. 3), la querela rimane tardiva. Come emerge dall’incarto AI pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, l’istante ha preso conoscenza del referto in data 31.10.2003, come risulta dall’annotazione scritta di medesima data (consegnato brevi manu all’assicurato).

                                         Per questo, in quanto la denuncia/querela sia riferita a reati perseguibili a querela di parte, manca il requisito di una tempestiva querela.

                                 17.   Rimangono ipotizzabili gli art. 122 CP e 125 cpv. 2 CP, ovvero lesioni gravi, intenzionali o per negligenza (colpose).

                                         Le lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), perseguibili d’ufficio, sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante.

                                         Il Ministero pubblico ha escluso l’applicazione dell’art. 122 CP  anche per mancanza di intenzione, perché l’elemento soggettivo era assente, e neppure il denunciante ha preteso esserci un’intenzione.

                                 18.   Come detto, le lesioni colpose gravi sono state escluse dal Ministero pubblico in quanto dalle informazioni preliminari raccolte non emergeva alcun elemento che potesse far ritenere come grave (e dunque come permanente) la patologia psichica riflessa sulla salute del denunciante. Con riferimento alla perizia del Dr. Med. __________ __________, preso atto per un verso che la stessa ammette che il paziente non è in grado di svolgere un’attività professionale, il Ministero pubblico constatava che nel medesimo referto si riferisce comunque come l’istante sia rimasto in possesso dell’esercizio di capacità sociali di base ed ha pure mantenuto la facoltà di usare le risorse disponibili in maniera più che soddisfacente, tanto da aver dimostrato capacità amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé, sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci fosse in lavoro adatto all’istante.

                                 19.   Giusta gli art. 122 e 125 CP è punito per lesioni gravi chiunque, con un comportamento pericoloso, intenzionalmente o un modo colposo, ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, o intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, o intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona.

Il termine "lesione corporale" comprende tanto le lesioni del corpo umano che i pregiudizi alla salute fisica o psichica (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5 ad art. 122 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 6 ad art. 122 CP).

Tra il comportamento pericoloso che si rimprovera all'autore e le lesioni subite dalla vittima è necessario un rapporto di causalità naturale e adeguato (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 122 CP).

                                         In relazione alla permanente incapacità al lavoro, CORBOZ (op. cit., n. 10 ad art. 122 CP) riferisce che questa è data allorché la vittima non è più in uno stato che gli permetta di esercitare il suo lavoro abituale. Se una riconversione professionale è possibile, ma implica dei sacrifici, l’autore ammette che ci può essere un’incapacità al lavoro se, in base ad un apprezzamento, tali sacrifici appaiono importanti. Con riferimento alla malattia mentale, HURTADO POZO (Droit pénal, partie spéciale 1, n. 458) ritiene che il disturbo debba essere permanente, duraturo nel tempo e non limitato, ma non necessariamente incurabile.

                                 20.   Nel presente caso, il Ministero pubblico ha in pratica escluso l’esistenza di una malattia mentale o di una permanente incapacità al lavoro (e quindi di una lesione grave ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP) sulla base della perizia del Dr. Med. __________ __________ del 24.10.2003 e sul successivo scritto del 5.3.2004, sempre del medesimo specialista all’AI, in particolare la dove riferiva che l’istante, con un’adeguata psicoterapia, dovrebbe poter riacquistare una capacità lavorativa normale.

                                         Ci si deve chiedere se, per decidere questo elemento oggettivo dell’infrazione, sia sufficiente una perizia esperita per un’altra autorità (assicurazioni sociali) in applicazione di altri criteri (l’incapacità lavorativa dell’AI non corrisponde necessariamente a quella del CP), e le successive valutazioni che il Ministero pubblico ne ha dedotto, o se non sia necessario ulteriormente approfondire il tema mediante opportuni accertamenti.

                                         Questa Camera ritiene che un approfondimento d’inchiesta sia necessario per ammettere o escludere l’esistenza di lesioni gravi.

                                         Sul quesito delle lesioni gravi, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP (cfr. punto 7), le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi.

                                 21.   In questo contesto, e con riferimento al nesso causale (tra il comportamento pericoloso e la lesione subita), gli accertamenti da esperire dovranno anche determinare in che misura fosse data o meno una predisposizione costituzionale dell’istante, ovvero uno stato patologico preesistente che potrebbe accrescere le conseguenze dell’evento dannoso (Commentaire Romande à la Partie générale du CO, n. 28 ad art. 44 CO), in riferimento anche alla distinzione tra lesioni semplici e lesioni gravi.

                                 22.   Nella misura in cui gli ulteriori accertamenti permettessero di escludere l’esitenza di lesioni gravi, ne conseguirà una decisione di non luogo a procedere. Al contrario, se gli ulteriori accertamenti dovessero concludere all’esistenza di una lesione grave, occorrerà ancora verificare se ci siano stati dei comportamenti pericolosi ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CPS, e se questi siano stati intenzionali o meno.

                                 23.   In relazione ai comportamenti ipotizzati in denuncia (mobbing e bossing), il Ministero pubblico dovrà accertare se in concreto ci sono stati o meno simili atteggiamenti, e ciò mediante l’audizione dei colleghi e dei superiori. Dovrà poi decidere, in assenza di precedenti significativi in materia penale, se ed in che misura, i comportamenti eventualmente accertati possano assurgere ad atti penalmente rilevanti ai sensi degli art. 122 e 125 cpv. 2 CP.

                                 24.   Riguardo all’assenza dell’intenzione (con riferimento all’art. 122 CP), il Ministero pubblico si è sostanzialmente accontentato del fatto che neppure il denunciante avrebbe preteso esserci un’intenzione.

                                         Se è vero che nell’esposto del 10.3.2004 l’istante fa riferimento a lesioni colpose, è anche vero che rimanda anche a ogni altro reato ravvisabile sulla base di tutti i documenti inerenti la vertenza “__________IS 1/__________”.

                                         L’esclusione dell’elemento soggettivo sulla base dei soli atti scritti e dell’interrogatorio del denunciante è stato decretato senza gli opportuni approfondimenti. Negli accertamenti a sapere se ci sono stati comportamenti penalmente rilevanti, il Ministero pubblico dovrà indagare se chi ha eventualmente agito l’abbia fatto con intenzione o negligenza (per optare tra l’art. 122 o l’art. 125 cpv. 2CP).

                                         Su questo punto, con riferimento all’art. 186 cpv. 4 CPP, le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi.

                                 25.   In conclusione, l’istanza di promozione dell’accusa è respinta, sia in ordine (perché irricevibile), sia nel merito (perché infondato), per quanto riguarda il capo del __________: il non luogo a procedere è su questo punto confermato.

                                         L’istanza è parzialmente accolta, nella forma di istanza di completazione, giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP.

                                         Per questo motivo il decreto di non luogo a procedere dev’essere parzialmente annullato e l’incarto rinviato al Ministero pubblico perché proceda a completare le informazioni preliminari, con riguardo all’esistenza o meno delle lesioni gravi (mediante una perizia specialistica), sull’esistenza di comportamenti pericolosi penalmente rilevanti, e sull’esistenza o meno di un’intenzione o di una negligenza. A dipendenza di questi accertamenti, dovrà nuovamente esprimersi, sia con eventuali promozioni dell’accusa, sia con un eventuale nuovo decreto di non luogo a procedere.

                                 26.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

Per tutti questi motivi, richiamati gli art. 29, 122, 123, 125 cpv. 1 e cpv. 2 CP, 186 cpv. 1 e 4 CPP, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza di promozione dell’accusa contro l’avv. __________ PI 1 è respinta.

                                   2.   L’istanza di completazione delle informazioni preliminari è accolta. Il decreto di non luogo a procedere del 17.5.2004 è parzialmente annullato. L’incarto è rinviato al Ministero pubblico per la completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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