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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.152

7 décembre 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,390 mots·~7 min·2

Résumé

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Texte intégral

Incarto n. 60.2004.152  

Lugano 7 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.4.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;    

richiamate le osservazioni 27.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette integralmente al ponderato giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 18/19.5.2004 IS 1 ha specificato, su espressa richiesta di questa Camera, il tempo impiegato per ogni prestazione effettuata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa 10.10.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale “per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ __________ targata __________ alla velocità di 171 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apposito apparecchio, malgrado il vigente limite di 120 km/h”, fatti avvenuti a __________, sull’autostrada __________, il __________ (DA __________);

che con decisione 8.4.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di 2'960.15 per spese di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 21.4.2004 allegata allo scritto 18/19.5.2004);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 21.4.2004 del suo patrocinatore di CHF 2'960.15 [di cui CHF 2'562.25 (recte: 2'562.50) a titolo di onorario (10 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 188.80 di spese e CHF 209.10 di IVA)];

che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che la nota professionale 21.4.2004 comprende le prestazioni di due procedure distinte;

che la prima procedura è sfociata nella sentenza 12.9.2003 del presidente della Pretura penale, che ha accolto il ricorso 9.9.2003 presentato da IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, annullando contestualmente la decisione 29.8.2003, n. __________, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, e trasmettendo, per competenza, gli atti al Ministero pubblico in base agli art. 90 cifra 2 LCStr, 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr (cfr. sentenza 12.9.2003, inc. __________, AI 1, inc. MP __________);

che di conseguenza appare che le spese legate a questo procedimento abbiano un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che la seconda procedura sembra, per contro, essere ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale “revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________ a __________”, AI 4, inc. __________);

che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;

che con riferimento al dettaglio della nota professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (“Esame incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente”), del 7.4.2004 (“Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione dibattimento”) e dell’8.4.2004 (“Accesso in Pretura penale. Dibattimento”);

che dagli atti non appare che la pratica abbia comportato difficoltà particolari - circostanza che l’istante del resto non sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del 5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell’8.4.2004 (il pubblico dibattimento è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003 “steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca” e 21.11.2003 “ricevo osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame”), come esposto in precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;

che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione del 24.10.2003 “scritturazioni, fotocopie, porto” inerente al ricorso al Consiglio di Stato, come in precedenza;

che l’IVA ammonta a CHF 121.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 1'723.90;

che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;

che la procedura di indennità é gratuita.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 8.4.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'723.90.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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