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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.06.2005 60.2004.150

20 juin 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,587 mots·~8 min·3

Résumé

istanza di indennità per ingiusto procedimento.

Texte intégral

Incarto n. 60.2004.150  

Lugano 20 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 20/21.4.2004 presentata da

IS 1 già patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.3.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 17.5.2004 del sostituto procuratore pubblico, che chiede in via principale la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, la riduzione a 4 ore e 30 minuti del dispendio orario esposto dal patrocinatore, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera quanto alla tariffa oraria da applicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che nell’ambito dell’“__________” - mirata alla lotta contro l’esercizio illecito della prostituzione - la polizia cantonale ha eseguito in data __________ un controllo presso il __________ di __________, locale nel quale è notoriamente esercitata la prostituzione, che ha permesso di rintracciare dieci cittadine straniere, tra cui IS 1, la quale risulta aver già soggiornato in Svizzera nel mese di __________ e di __________ presso il __________ di __________ e la pensione __________ di __________, locali pure noti poiché vi si esercita la prostituzione (cfr. AI 5, rapporto di Polizia giudiziaria del 26.3.2004);

                                         che con decisione 25.4.2004 il sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi, che aveva avviato informazioni preliminari nei suoi confronti per titolo di esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ha decretato il non luogo a procedere (non motivato) in assenza di riscontri probatori sufficienti (NLP __________);

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle la somma di CHF 2'755.40, di cui CHF 2'455.40 per spese legali, CHF 150.-- a titolo di risarcimento danni e CHF 150.-- a titolo di torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con il decreto di non luogo a procedere 25.4.2004 (NLP __________);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che la sera del __________ l’istante è stata trovata, con altre nove cittadine straniere, all’interno dell’esercizio pubblico __________ di __________ nell’ambito di un’operazione di polizia volta ad accertare la presenza di persone dedite alla prostituzione ed alla sua promozione;

                                         che dato il numero delle persone controllate, l’istante - sospettata di esercizio illecito della prostituzione e di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri - non ha potuto essere interrogata immediatamente, ma solo il giorno seguente a partire dalle ore 8.20 fino alle ore 16.45, dopodiché le è stato intimato di lasciare il territorio svizzero;

                                         che, come osservato dal sostituto procuratore pubblico, “l’istante non è (…) stata trattenuta in ‘fermo di polizia’ o arrestata per i giorni __________”, bensì “(…) dopo l’operazione di polizia presso l’esercizio pubblico __________, si è preferito far pernottare le persone fermate in un luogo sicuro al riparo da un eventuale intervento di terze persone (con riferimento a coloro che potrebbero aver avuto interesse nel promuovere la prostituzione ex art. 195 CP). Nel caso in cui l’istante non fosse stata d’accordo con la proposta delle forze dell’ordine, sarebbe bastato il suo rifiuto per far sì che ella avesse a pernottare in altro luogo (sicuro). Contrariamente alla giurisprudenza citata dall’istante, ella non è mai stata posta in una cella di sicurezza o in un ambiente penitenziario. In pratica l’istante non è mai stata privata della sua libertà personale considerato che: il pernottamento è avvenuto al di fuori dell’ambiente carcerario ed un suo rifiuto in tal senso sarebbe bastato, il verbale di interrogatorio di polizia è stato iniziato la mattina del __________ alle ore 8.20 per terminare alle ore 14.15 (compresa la pausa pranzo) e il verbale di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente è iniziato alle ore 14.45 per finire alle ore 16.20. I tempi in questione sono sicuramente compatibili con l’espletazione dei necessari accertamenti per decidere della posizione dell’istante che, occorre ripeterlo, si trovava in luogo conosciuto per l’esercizio della prostituzione” (osservazioni 17.5.2004 del sostituto procuratore pubblico, p. 2);

                                         che - benché abbia sempre negato di essersi prostituita - a IS 1 non poteva certo essere sfuggito che all’interno dell’esercizio pubblico __________ veniva esercitata la prostituzione, così come in precedenza non poteva esserle sfuggita la medesima cosa in relazione al suo soggiorno presso il __________ di __________ e la pensione __________ di __________;

                                         che è quindi innegabile che l’inchiesta è scaturita da un suo comportamento perlomeno inopportuno, poiché vi è evidentemente una probabilità più alta di incappare in un controllo di polizia frequentando locali sauna quali il __________, il __________ e la pensione __________, che non una conferenza sull’antica __________;

                                         che nell’ambito di simili operazioni di polizia, i necessari accertamenti ed interrogatori di tutte le persone fermate comportano inevitabilmente un dispendio di tempo maggiore;

                                         che si è pertanto reso necessario trasferire le persone fermate la sera del __________ presso una sede di protezione civile, dove hanno potuto pernottare;

                                         che dagli atti non emerge che l’istante si sia opposta a questa misura;

                                         IS 1 è stata sottoposta a semplici misure di polizia, che fanno parte di quegli inconvenienti che ogni cittadino deve sopportare (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che la fattispecie nemmeno presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;

                                         che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’istante non può essere considerata quale “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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