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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2004 60.2003.77

29 novembre 2004·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,438 mots·~12 min·2

Résumé

istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento.

Texte intégral

Incarto n. 60.2003.77  

Lugano 29 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003 presentata da

IS 1, , patr. da: PA 1, ,

  contro  

il decreto di non luogo a procedere 31.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 21/24.3.2003 contro ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona;

richiamate le osservazioni 15/16.4.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona in relazione all’intervento – in seguito ad una segnalazione – di due agenti della polizia cantonale presso il suo domicilio in data 23.12.2002 ed al ricovero coatto – ordinato dal dr. med. __________ __________ il medesimo giorno per “disturbi del comportamento con rischio di etero-aggressività nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1) – presso la __________, dove è rimasto fino al 31.12.2002 (AI 1).

                                   b.   Con decisione 31.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che “(…) i fatti in esame non configurano una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS né tantomeno una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, poiché gli stessi si sono svolti dinanzi alla polizia e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio, rispettivamente al segreto professionale, e nessun indizio lascia trasparire che le persone intervenute abbiano avuto l’intenzione di offendere gratuitamente e malevolmente l’onore del qui denunciante”, che “(…) non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, qualcuno abbia avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di privare indebitamente la libertà di __________ IS 1” e che “la polizia è intervenuta sulla base di una segnalazione e il medico, nell’ambito dei suoi doveri professionali e delle sue conoscenze scientifiche, ha ritenuto di ordinare il ricovero coatto, misura contro la quale già è stato interposto ricorso – poi stralciato perché privo di oggetto in seguito alle dimissioni dall’istituto (doc. 3, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1) – in data 25 dicembre 2002 alla Commissione giuridica sociopsichiatrica, istanza competente a dirimere questo genere di vertenze” (decreto di non luogo a procedere 31.3.2003, p. 3).

                                   c.   Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona, affermando al proposito – riassunti i fatti di cui all’esposto ed invocato un diniego di giustizia in relazione all’omessa assunzione delle prove – che detta denuncia/querela penale non sarebbe stata presentata nei confronti degli agenti di polizia e del medico intervenuti, ma “(…) della persona (che secondo le informazioni di cui è in possesso (…) e riportate in querela dovrebbe essere __________ __________ [fratello della convivente __________ __________]) che ha proferito su di lui affermazioni – false – di una gravità tale da causare siffatto intervento, che “nel dubbio” è sfociato in un ricovero coatto” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 5); dagli atti emergerebbe poi che “la polizia è intervenuta d’urgenza con il medico di guardia in base a una segnalazione”, che “tale segnalazione doveva far stato di comportamenti (…) talmente gravi da giustificare un intervento d’urgenza alle ore 22.00”, che “il medico non ha percepito una situazione di pericolo ma, in considerazione di quanto riferitogli dalla polizia (si presume in base al contenuto della segnalazione), ha ritenuto in buona fede di ricoverar(lo) prudenzialmente (…)”, che “i medici della CPC hanno accertato che (…) non ha avuto comportamenti devianti e non costituisce un pericolo per gli altri, e lo hanno pertanto dimesso”, che “il contenuto della segnalazione non corrispondeva pertanto alla verità” e che “a causa della segnalazione del 23.12.2002, “nel dubbio” (…) è stato privato della propria libertà per 9 giorni” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 6).

                                         Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

                                         La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

                                   2.   2.1.

                                         L’istante – che chiede di annullare la decisione impugnata e di fare ordine al procuratore pubblico di procedere all’assunzione delle informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona – postula la completazione delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP, facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP).

                                         2.2.

                                         Un'istanza di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare l’autore dei reati in questione: ora, __________ IS 1 afferma che “verso la metà di marzo di quest’anno, nell’ambito di una discussione su quanto è avvenuto in dicembre, la (sua) convivente (…) gli ha confessato che sarebbe stato suo fratello, __________ __________, residente a __________, a telefonare – alla di lei presenza – alla polizia” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 4) e che “(…) la querela penale fa stato del fatto che __________ __________, nel gennaio 2003, a casa del signor __________ __________ di __________, presenti il signor __________ __________ e i signori __________ e __________ __________, nonché __________ e __________ __________, avrebbe confermato di essere stato lui a chiamare la polizia in quanto aveva paura dell’istante che, secondo lui, gli avrebbe potuto sparare, così come avrebbe potuto sparare alla sua famiglia: (…)” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 6), per cui – posto come l’interrogatorio di dette persone sia atto ad individuare il presunto autore – l’istanza appare ricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         __________ IS 1 ravvisa i reati di calunnia [secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 174 CP)] nel “(…) fatto che in data 23.12.2002 una persona ha telefonato alla polizia proferendo affermazioni false, lesive del suo onore: (…)”, di calunnia, subordinatamente diffamazione [secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173 CP)] nel “(…) fatto che __________ __________, (…), abbia proferito nei confronti di terze persone (che non sono funzionari né medici) affermazioni lesive del (suo) onore (…), dicendo sostanzialmente che egli era un pericoloso psicopatico e che a tale titolo la polizia lo aveva portato via perché doveva essere rinchiuso: (…)” e di sequestro di persona [secondo cui è punito chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale (o chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia) (BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ss. ad art. 183 CP)] nel “(…) fatto che, proferendo affermazioni false, questa persona abbia ottenuto che l’istante fosse oggetto di un ricovero coatto e pertanto sia stato privato della propria libertà per nove giorni: (…)” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 7).

                                         3.2.

                                         Come detto, il 23.12.2002 il dr. med. __________ __________, unitamente a due agenti della polizia cantonale, è intervenuto presso il domicilio dell’istante ordinando il suo ricovero coatto per “disturbi del comportamento con rischio di etero-aggressività nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1); interpellato di seguito da __________ IS 1 – dimesso dalla __________ il 31.12.2002 –, ha indicato, tra l’altro, che “in qualità di medico di guardia per la città sono stato chiamato dalla polizia cantonale la sera del 23 dicembre scorso: mi si segnala la necessità di una visita urgente al suo domicilio e mi si precisa la nozione di una possibile pericolosità. Per questa ragione la polizia cantonale mi ha fatto accompagnare da due agenti” (doc. 5, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1), fatti ribaditi il 7.2.2003 [“la misura indifferibile e insostituibile ha dovuto essere da me assunta a causa della pericolosità che era stata dichiarata dalla polizia cantonale (al punto che mi ha fornito due agenti “di scorta”) e per le sue affermazioni in cui si riteneva minacciato poiché preso di mira da un gruppo di persone” (doc. 10, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1)].

                                         3.3.

                                         Tale – da ignoti terzi – asserita pericolosità non emerge tuttavia dagli atti: lo stesso dr. med. __________ __________ afferma infatti che – la sera dell’intervento – “il colloquio con lei è stato molto cordiale, confermo senz’altro che non ho mai avuto la sensazione di pericolo” (doc. 5, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1; cfr. anche – in merito alla situazione al momento del ricovero – il rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________, doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1), circostanza attestata – più in generale – dal rapporto di dimissione 27.1.2003 della __________ che riporta, tra l’altro, che l’istante non ha “(…) presentato alla degenza particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica (atteggiamenti aggressivi, ecc.), (…)” e che “da colloqui telefonici con la compagna e con il datore di lavoro è emerso che il paziente non è mai stato aggressivo nei loro confronti, né avrebbe mai avuto problemi sul lavoro (…)” (doc. 8, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1).

                                         3.4.

                                         Si impone quindi – posto come descrivere qualcuno quale “pericoloso psicopatico” (come verosimilmente è stato indicato l’istante, cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 8) può costituire una lesione dell’onore (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 21 ad art. 173 ss. CP) e come presentare una falsa denuncia affinché una persona venga, rispettivamente resti detenuta può costituire sequestro di persona e rapimento (cfr., in analogia, BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 13 ad art. 183 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 14 ad art. 183 CP) – di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per determinare l’ignoto autore della segnalazione che ha indotto l’intervento degli agenti di polizia (cfr. scritto 3.3.2003 del cap. __________ __________, doc. 12, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1) ed il ricovero coatto, rispettivamente per esaminare – in relazione all’autore della segnalazione (il magistrato inquirente avendo sostanzialmente analizzato la fattispecie solo in merito agli agenti ed al dr. med. __________ __________, nei confronti dei quali il decreto di non luogo a procedere è cresciuto in giudicato) – le ipotesi accusatorie di cui agli art. 173 CP (eventualmente anche con riferimento alle cifre 2 e 3, che prevedono la possibilità per il colpevole di opporre, a determinate condizioni, la prova liberatoria della verità oppure della buona fede), 174 CP e 183 CP.

                                         Il procuratore pubblico procederà quindi – segnatamente – agli interrogatori degli agenti intervenuti, del dr. med. __________ __________ e delle persone alle quali il presunto autore avrebbe detto di aver fatto la segnalazione e ad ogni altro atto che riterrà opportuno e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 183 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 31.3.2003 (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.

                                  §§   Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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