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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2003.308

5 octobre 2005·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,552 mots·~13 min·3

Résumé

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

Texte intégral

Incarto n. 60.2003.308  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 24/25.9.2003 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 1/3.10.2003 del procuratore pubblico, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene alla qualità (o meno) di “accusato” dell’istante ed all’indennità per spese legali, rilevando inoltre che la pretesa per torto morale appare eccessiva, sproporzionata e non sufficientemente motivata (e provata);

preso atto dello scritto 7/8.10.2003 di IS 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con risoluzione n. __________ del 17.7.1995 il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta disciplinare nei confronti dell’istante, allora responsabile del __________ presso l’__________ (__________);

                                         che in data 19.12.1995 la Direzione del citato istituto ha redatto all’attenzione dell’Ufficio della gestione del personale un rapporto circostanziato sull’istante;

                                         che sulla base di detto rapporto, con esposto 27.2.1996 il Consiglio di Stato ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per i titoli di truffa e di falsità in documenti in relazione alla richiesta di un doppio finanziamento per il progetto di ricerca denominato “__________” alla __________ ed alla __________ ed in relazione al pagamento a carico dello Stato di una fattura in realtà a carico di un ospite dell’__________ (cfr. AI 1);

                                         che con decisione 28.11.2002 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, rilevando in particolare – con riferimento all’ipotizzato reato di truffa – che non si può “(…) ragionevolmente ritenere che il Dr. IS 1 abbia tentato di trarre in inganno le fondazioni alle quali ha richiesto il doppio finanziamento” e – con riferimento all’asserito reato di falsità in documenti – che “(…) non sussistono sufficienti elementi per poter ritenere che il documento incriminato sia stato falsificato dal Dr. IS 1, e tantomeno che egli l’abbia utilizzato per commettere, rispettivamente tentare di commettere, una truffa in danno di terzi” (NLP __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 9'575.65, di cui CHF 6'575.65 per spese legali e CHF 3'000.-- a titolo di torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con il decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 (NLP __________);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che il procedimento penale è stato aperto per i titoli di truffa (art. 146 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), per cui l’istante poteva attendersi la pena della reclusione fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente due interrogatori dell’istante – di data 9.4.1996 (AI 2) e 8.10.2001 (AI 6) – ed il richiamo dell’incarto relativo all’inchiesta disciplinare (AI 8 e 9);

                                         che la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche inerenti l’accusa di truffa con oggetto la richiesta di un doppio finanziamento per il progetto di ricerca presso l’__________ – imponeva la presenza di un legale fin da subito;

                                         che pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 6'575.65 [di cui CHF 5'400.-- a titolo di onorario (21 ore e 36 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 711.20 di spese e CHF 464.45 di IVA (doc. B)];

                                         che, esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto – pur riconoscendo la particolarità della fattispecie dovuta alla posizione professionale dell’istante (cfr. istanza 24/25.9.2003, p. 3) – appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai vari colloqui (anche telefonici) con l’istante;

                                         che del resto la procedura penale – benché si sia protratta per oltre 6 anni e mezzo – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;

                                         che inoltre la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire “l’accusato prosciolto” dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto, per cui le prestazioni dipendenti dall’inchiesta disciplinare – aperta dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 17.7.1995, ovvero prima ancora di sporgere denuncia penale al Ministero pubblico – non possono essere prese in considerazione in questa sede;

                                         che viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 9 ore e 40 minuti, di cui 180 minuti inerenti i vari colloqui (anche telefonici) con l’istante, 60 minuti per gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 90 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale di data 1.10.2001, 180 minuti inerenti l’interrogatorio di data 8.10.2001 (che si è protratto dalle ore 14.00 alle ore 15.45), 10 minuti inerenti l’esame del decreto di non luogo a procedere di data 2.12.2002 e 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza, stralciata in particolare la prestazione di data 29.3.1996 “isp. atti Sez. personale __________”, in quanto appare piuttosto connessa con la procedura disciplinare;

                                         che pertanto, applicando alle prestazioni fino all’8.6.2000 (pari a 1 ora e 50 minuti, di cui 90 minuti inerenti i colloqui con l’istante e 20 minuti inerenti gli scritti) una tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 7 ore e 50 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, l’onorario da risarcire ammonta a CHF 2'362.50;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 386.20, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 5.-- per le spese telefoniche, CHF 80.-- per gli scritti (compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 16.20 per gli invii postali, CHF 83.-- per la trasferta __________ di data 8.10.2001 e CHF 152.-- per le fotocopie (stralciate in particolare quelle di data 5.4.1996, in quanto non meglio specificate in relazione alla procedura penale qui in esame);

                                         che l’IVA ammonta a CHF 208.40 [al 7.5% su CHF 526.80 (per le prestazioni fino all’8.6.2000, di cui CHF 404.-- di onorario e CHF 122.80 di spese) e al 7.6% su CHF 2'221.90 (per le prestazioni successive, di cui CHF 1'958.50 di onorario e CHF 263.40 di spese)];

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che domanda al proposito la somma di CHF 3'000.--, sostenendo che “(…) il Consiglio di Stato ha dapprima ‘allontanato’ il Dott. IS 1 dalla sua funzione di collaboratore scientifico presso l’__________ ed in seguito ha soppresso la funzione, costringendo così il Dott. IS 1 a richiedere il pensionamento anticipato e ad interrompere la propria apprezzata quanto qualificata attività scientifica. Ciò che lo ha mortificato non poco” (istanza 24/25.9.2003, p. 4);

                                         che l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento penale;

                                         che del resto ha liberamente accettato la proposta di pensionamento anticipato con scritto 2.7.2001;

                                         che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 2'957.10;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 del procuratore pubblico Arturo Garzoni (inc. NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'957.10.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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