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Ticino Camera di diritto tributario 01.12.2025 80.2025.288

1 décembre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,678 mots·~13 min·2

Résumé

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione per raccomandata, proroga del deposito postale, notificazione presunta

Texte intégral

Incarti n. 80.2025.288 80.2025.289

Lugano 1 dicembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 13 ottobre 2025 contro la decisione del 10 settembre 2025 in materia di recupero e sottrazione d'imposta IFD, IC e imposte comunali 2013.

Fatti

A.    L’8 novembre 2023, l’RS 1 notificava a RI 1 l’apertura nei suoi confronti di una procedura di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione d’imposta relative ai periodi fiscali dal 2013 al 2022.

Al contribuente veniva assegnato un termine di 60 giorni per presentare:

–     gli estratti completi di due conti bancari;

–     la prova della donazione di fr. 1'205'000.- ricevuta dal padre fra il 2013 (fr. 400'000.-) ed il 2014 (fr. 805'000.-);

–     la prova del rimborso del presunto prestito ricevuto da __________ per l’acquisto delle PPP di __________, nonché del presunto debito verso quest’ultimo;

–     copia degli avvisi di addebito bancari relativi all’acquisto delle PPP di __________.                       

                                  B.   Dopo aver ripetutamente prorogato il termine per la presentazione della documentazione richiesta, da ultimo fino al 6 maggio 2024, il 5 giugno 2025 l’Ufficio delle procedure speciali notificava a RI 1 la decisione di recupero e di sottrazione d’imposta per il periodo fiscale 2013.

                                         Quanto alla procedura di recupero d’imposta veniva indicato che, in assenza della prova della donazione ricevuta dal padre, veniva aggiunto un reddito da altra fonte pari a fr. 400'000.-.

                                         In merito invece alla procedura di sottrazione d’imposta, veniva rilevato che il contribuente si era avvalso della facoltà di non partecipare al procedimento e che non erano state concesse né attenuanti né aggravanti. La multa veniva pertanto fissata in misura pari a una volta le imposte sottratte.

                                         Complessivamente, l’importo dovuto a titolo di imposta federale, cantonale e comunale per il 2013 – multa e interessi compresi – veniva quantificato in fr. 345'215.80.

                                  C.   Con reclamo del 25/29 luglio 2024 RI 1, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva anzitutto la tempestività del rimedio presentato. Trovandosi all’estero per un viaggio d’affari, la decisione gli era stata recapitata soltanto il 27 giugno 2024.

                                         Scusandosi per non aver risposto alle precedenti richieste di documentazione, produceva “le contabili bancarie relative all’uscita dei fondi per l’acquisto di __________” e spiegava – per quanto è dato comprendere – che il prestito ricevuto da __________ fosse stato rimborsato contestualmente alla sua erogazione.

                                         Aggiungeva inoltre che non era stato possibile risalire a periodi precedenti “a causa della mancanza di dati e di documenti ormai eliminati perché più vecchi di dieci anni”.

                                         Veniva quindi chiesto di fissare un incontro per “discutere direttamente la questione”.

                                  D.   Con decisione del 10 settembre 2025, l’Ufficio delle procedure speciali, rilevato che la decisione era stata intimata per raccomandata il 5 giugno 2024 e ritirata dal contribuente il 27 giugno seguente, e constatato che non era stato dimostrato alcun motivo per la restituzione del termine, dichiarava il reclamo irricevibile per tardività.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta la mancata indicazione, nella decisione del 5 giugno 2024, dei rimedi giuridici, motivo per cui essa sarebbe “suscettibile di nullità”.

                                         Con il ricorso, il contribuente sostiene anzitutto la tempestività del reclamo, affermando di aver preso conoscenza della decisione impugnata solo il 27 giugno 2024, poiché si trovava all’estero dal 1° al 26 giugno per partecipare a degli eventi d’auto d’epoca in Italia. Di conseguenza, ritiene che il termine per presentare reclamo sia scaduto il 29 luglio 2024 e che il rimedio, spedito il 25 e ricevuto dall’autorità il 29 luglio, debba considerarsi tempestivo.

                                         Egli lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito, poiché la sua richiesta di un incontro non sarebbe stata accolta, e giustifica la mancata produzione dei documenti richiesti con il decesso del padre — che avrebbe dovuto confermare l’avvenuta donazione — e con la mancanza di giustificativi bancari risalenti a oltre dieci anni prima.

                                         Quanto al merito, contesta la pretesa sottrazione d’imposta, sostenendo che la donazione del padre sia provata dai documenti prodotti. Anche qualora la stessa fosse qualificata come reddito, l’importo imponibile per il 2013 sarebbe fr. 350'000.- e non di fr. 400'000.-.

                                         A suo dire, la procedura di recupero e di sottrazione d’imposta sarebbe comunque perenta dal 5 aprile 2023, dieci anni dopo l’ultimo bonifico contestato, e il calcolo degli interessi sarebbe errato.

                                         Il ricorrente chiede pertanto la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione del 5 giugno 2024 dell’Ufficio delle procedure speciali; in via subordinata, domanda che l’autorità entri nel merito del reclamo garantendogli il diritto di essere sentito; e, in via ulteriormente subordinata, la riforma della decisione come “come da considerazioni precedenti in merito a imponibile e interessi”.

                                  F.   Con osservazioni del 23 ottobre 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni postula il respingimento del ricorso. Rileva che il ricorrente era stato avvisato per il ritiro della decisione di recupero d’imposta il 6 giugno 2024; l’11 giugno aveva chiesto la proroga del termine di giacenza, e la lettera era stata effettivamente ritirata solo il 27 giugno 2024. Richiamandosi alla giurisprudenza federale, l’Ufficio ritiene pertanto che il termine per presentare reclamo sia scaduto 30 giorni dopo la fine del periodo di giacenza di sette giorni, ossia il 15 luglio 2024, e che le circostanze invocate dal contribuente non giustifichino una restituzione del termine.

                                  G.   Con replica spontanea del 31 ottobre / 6 novembre 2025, il ricorrente precisa che la partecipazione agli eventi di auto d’epoca in Italia deve essere considerata un’attività lavorativa, essendo egli amministratore unico e azionista di una società attiva nel settore delle automobili da collezione e del loro noleggio.

                                         Contesta inoltre l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con una certa probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli era possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.

Diritto

1.    1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sicché questa Camera deve limitarsi a verificare se l’autorità fiscale abbia legittimamente rifiutato di entrare nel merito del reclamo, in ragione della sua tardività.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Le stesse disposizioni si applicano anche alla procedura di recupero d’imposta (art. 238 cpv. 3 LT e 153 cpv. 3 LIFD) e a quella di sottrazione d’imposta (art. 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD).

                                         L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).

                                         Gli articoli 119 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LIFD prevedono le stesse regole per l’imposta federale diretta

                                         2.2.

                                         La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                   3.   3.1.

                                         L’8 novembre 2023 è stata notificata al contribuente l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione d’imposta. Gli è stato assegnato un termine per la produzione della documentazione richiesta, termine che è stato prorogato più volte, da ultimo il 29 aprile 2024 sino al 6 maggio 2024, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine, l’autorità avrebbe proceduto all’“analisi degli elementi dichiarati/tassati con i dati in nostro possesso”. Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta dell’autorità, il 5 giugno 2024 gli è stata notificata, tramite invio raccomandato, la decisione di recupero d’imposta e di sottrazione d’imposta. Dall’estratto Track & Trace risulta che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del destinatario il 6 giugno 2024 e che l’11 giugno 2024 il contribuente ha ordinato la proroga della scadenza facendosi recapitare l’invio il 27 giugno 2024.

                                         3.2.

                                         L’invio postale si considera notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale. In concreto, l’ultimo giorno utile per presentare reclamo cadeva durante il fine settimana ed era protratto al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 133 cpv. 1 terza frase LIFD) cioè lunedì 15 luglio 2024.

                                         Per costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo: il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

                                         Il fatto che il destinatario abbia chiesto alla Posta di prorogare la scadenza del termine di ritiro non ha pertanto alcuna incidenza sul computo del termine.

                                         3.3.

                                         Sebbene la lettera in questione sia stata ritirata solo il 26 giugno 2024, il termine di ricorso è pertanto scaduto il 15 luglio 2024.

                                   4.   4.1.

                                         Nella replica spontanea del 31 ottobre / 6 novembre 2025, l’insorgente contesta l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con una certa probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli era possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.

                                         4.2.

                                         Come visto, la presunzione di notificazione presuppone l’esistenza di una procedura in corso, qualora le parti debbano attendersi, con un certo grado di probabilità, che una decisione venga loro indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         La notificazione presunta presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche le sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 3.3; n. 80.2023.209 del 31 ottobre 2024 consid. 2.3).

                                         4.3.

                                         Nel caso concreto, dopo che l’8 novembre 2023 era stata notificata a RI 1 l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione fiscale, il 29 aprile 2024 gli è stato fissato un ultimo termine improrogabile sino al 6 maggio 2024 per produrre la documentazione richiesta, con l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento, l’autorità avrebbe proceduto alle proprie valutazioni sulla base degli elementi a sua disposizione.

                                         Da quanto precede emerge che, al momento della notificazione del 6 giugno 2024, il contribuente era pienamente consapevole dell’esistenza di una procedura di recupero e di sottrazione d’imposta nei suoi confronti e del fatto che, non avendo dato seguito alle richieste documentali dell’autorità, il procedimento avrebbe proseguito il suo corso. Pertanto, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli non aveva alcuna ragione per ritenere che l’autorità fiscale gli avrebbe rivolto un’ulteriore richiesta di documentazione, ma doveva al contrario attendersi l’emanazione di una decisione.

                                         La pretesa assenza all’estero dal 1° al 26 giugno 2024, oltre a non essere stata debitamente comprovata - avendo il contribuente unicamente documentato la partecipazione a tre eventi di auto d’epoca nel Nord Italia, tenutisi rispettivamente il 2 giugno 2024, dall’11 al 15 giugno 2024 e il 22-23 giugno 2024 - non ha alcuna incidenza sulla presunzione di notificazione, che risulta giustificata.

                                   5.   5.1.

                                         In relazione all’asserita assenza all’estero, il ricorrente chiede la restituzione in intero del termine di reclamo.

                                         5.2.

                                         La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         Per l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

                                         5.3.

                                         Per impedimento non colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente. L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).

                                         5.4.

                                         Nella fattispecie, oltre al fatto di non essere stata debitamente comprovata, l’asserita assenza all’estero per motivi lavorativi non può costituire un motivo di restituzione del termine. È infatti evidente che la partecipazione agli eventi di auto d’epoca richiedesse una preventiva pianificazione e preparazione e non si trattasse, quindi, di un’assenza imprevista tale da impedirgli di organizzarsi adeguatamente, ad esempio incaricando una persona di fiducia di ritirare la corrispondenza e di adottare le misure necessarie per la tutela dei suoi diritti.

                                         Tale negligenza, che non costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile al ricorrente e di conseguenza precludeva la restituzione del termine per la presentazione del reclamo (v. anche la sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.3).

                                   6.   6.1.

                                         Ne consegue che l’Ufficio delle procedure speciali ha correttamente dichiarato il reclamo del contribuente irricevibile per tardività, motivo per cui il ricorso deve essere respinto.

                                         6.2.                                

                                         Nemmeno conduce a una conclusione diversa l’asserita mancanza dell’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione del 5 giugno 2024. Tale indicazione figura infatti correttamente alla pagina uno del provvedimento, in calce al riepilogo del dovuto d’imposta, e il rimedio giuridico appropriato è stato peraltro effettivamente proposto dal rappresentante del contribuente, sia pure tardivamente. La censura del ricorrente si rivela pertanto temeraria.

                                   7.   In considerazione di quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

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