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Ticino Camera di diritto tributario 20.10.2025 80.2025.267

20 octobre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,464 mots·~7 min·2

Résumé

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito (sabato)

Texte intégral

Incarto n. 80.2025.267

Lugano 20 ottobre 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. dall’avv.  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 1° ottobre 2025 contro la decisione del 29 agosto 2025 in materia di esenzione dall’imposta federale diretta, dalle imposte cantonali e dall’imposta di successione.

    Fatti

                                  A.   Con decisione del 29 agosto 2025, notificata per posta APlus, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (in seguito: Ufficio) ha respinto il reclamo del 17 aprile 2025, interposto dalla RI 1 contro il mancato accoglimento della richiesta di esenzione fiscale dal pagamento delle imposte federali e cantonali sull’utile e sul capitale e delle imposte di successione e donazione dalla stessa formulata il 21 marzo 2025.

                                  B.   Con ricorso del 1° ottobre 2025, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugna la decisione su reclamo, contestando gli argomenti addotti dall’Ufficio per il rifiuto della richiesta d’esenzione fiscale.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata reca la data del 29 agosto 2025 ed è stata spedita dall’UT per Posta A Plus lo stesso giorno. Dal tracciamento postale dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno successivo, cioè il 30 agosto 2025. Deve pertanto essere preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso, ritenuto che lo stesso è stato presentato il 1° ottobre 2025, ossia oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).  Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT). Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).  L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

                                         L’art. 133 cpv. 1 LIFD (applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv. 4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

                                         2.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).        

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         2.4.

                                         Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

                                         2.5.

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         Con la Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi del 26 settembre 2025, il Parlamento federale ha, fra l’altro, inserito nella LIFD il nuovo articolo 118a cpv. 1 e nella LAID il nuovo art. 38abis, secondo cui una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente. Lo scopo perseguito dal legislatore è proprio di eliminare gli “svantaggi”, determinati dal fatto che la Posta svizzera consegna invii di posta A-Plus in modo tracciabile anche di sabato, con la conseguenza che il termine inizia a decorrere la domenica, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia effettivamente preso conoscenza della comunicazione (Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi, n. 25.023 del 12 febbraio 2025, in FF 2025 565). La nuova legge è stata pubblicata il 7 ottobre 2025 (FF 2025 2891) e il termine di referendum scadrà il 15 gennaio 2026.

                                         2.6.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus. Dal tracciamento degli invii (Track & Trace) risulta che è stata recapitata nella casella postale del rappresentante contrattuale della contribuente sabato 30 agosto 2025.

                                         Il termine è pertanto giunto a scadenza lunedì 29 settembre 2025.

                                         Ne consegue che il ricorso, consegnato alla Posta solo il 1° ottobre 2025 (data del timbro postale sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo.

                                   3.   Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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