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Ticino Camera di diritto tributario 17.10.2025 80.2025.260

17 octobre 2025·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,527 mots·~8 min·2

Résumé

Procedura: reclamo, multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo intempestivo, proroga non concessa

Texte intégral

Incarto n. 80.2025.260

Lugano 17 ottobre 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 19 settembre 2025 contro la decisione del 22 agosto 2025 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

  Fatti

                                     -   non avendo la RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, neppure dopo la diffida del 16 ottobre 2024, con decisione del 18 febbraio 2025 l’RS 1 (UTPG) le ha inflitto una multa di fr. 200.- per violazione degli obblighi di procedura;

                                     -   con reclamo del 18 luglio 2025, __________, socio e presidente della gerenza con firma individuale della contribuente postulava l’annullamento della multa “come […] concordato al telefono”, accludendo al proprio scritto un certificato del 21 gennaio 2025 con il quale il dott. med __________ spiegava che egli era in cura per i postumi di un ictus emorragico e che, per ragioni di cura avrebbe dovuto recarsi in __________, chiedendo una proroga per la presentazione della dichiarazione fino a fine settembre 2025;

                                     -   con decisione del 22 agosto 2025, l’UTPG dichiarava il reclamo irricevibile per tardività;

                                     -   con ricorso del 19/22 settembre 2025, __________ chiede l’annullamento della multa, sostenendo di aver chiesto una proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale per e-mail il 10 febbraio 2025, quindi prima della sua emanazione e che l’UT gliene avrebbe prospettato l’annullamento in occasione di colloqui telefonici, il primo dei quali avvenuto nel marzo 2025, invocando inoltre motivi di salute e frequenti spostamenti per cure mediche;

                                     -   con le proprie osservazioni, l’UTPG rileva che la richiesta di proroga cui si riferisce la ricorrente era stata negata con risposta dell’11 febbraio 2025, postulando quindi il respingimento del ricorso in ragione della tardività del reclamo.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 18 luglio 2025 in quanto interposto dopo la scadenza dei termini d’impugnazione;

                                     -   secondo l’art. 266 cpv. 1 LT le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente;

                                     -   alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme della procedura di tassazione e di ricorso (artt. 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD);

                                     -   per il combinato disposto degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e degli articoli 132 cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta, contro la decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni;

                                     -   nel caso in esame, il 18 febbraio 2025 è stata notificata per posta A Plus alla ricorrente la multa disciplinare di fr. 200.-;

                                     -   il termine di 30 giorni per interporre reclamo era pertanto ampiamente scaduto il 18 luglio 2025, giorno in cui la ricorrente ha interposto reclamo, sicché l’UTPG non poteva che dichiararlo irricevibile;

                                     -   ininfluente risulta il fatto che il rappresentante della ricorrente si sia rivolto telefonicamente all’autorità fiscale, peraltro solo nel marzo 2025, atto che in tutta evidenza non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla legge (art. 206 cpv. 1 LT);

                                     -   neppure la circostanza secondo cui, in occasione di tali colloqui telefonici, gli sarebbe stato confermato l’annullamento della diffida risulta in alcun modo sostanziata, sicché non occorre dilungarsi oltre sul punto;

                                     -   la ricorrente non può trarre alcun argomento nemmeno dalla richiesta di proroga presentata il 10 febbraio 2025 e respinta il giorno successivo dall’autorità di tassazione, dopo che una proroga, richiesta il 29 novembre 2024, quindi successivamente alla diffida, gli era già stata concessa sino al 31 gennaio 2025;

                                     -   come questa Camera ha già avuto modo di sottolineare, il contribuente cui è stata notificata la diffida deve sapere che, se la dichiarazione non perviene entro il termine assegnato, la sanzione sarà applicata senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2);

                                     -   qualora, dopo la diffida, l’autorità conceda una proroga per l’inoltro della dichiarazione, non è tenuta a notificare una nuova diffida se il contribuente non rispetta nemmeno il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2);

                                     -   ad ogni modo, la proroga di un termine non consegue automaticamente alla richiesta del contribuente, ma necessita di una decisione formale di accoglimento da parte dell’autorità fiscale;

                                     -   un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato solo in presenza di motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT), e la decisione in merito rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità, limitato unicamente dal divieto di abuso di potere;

                                     -   la semplice presentazione di una domanda di proroga non giustifica il mancato rispetto del termine assegnato (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire ro-mand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.);

                                     -   tenuto conto del fatto che la contribuente aveva già beneficiato di diverse proroghe, non è censurabile il rigetto dell’ultima richiesta, tanto più che il suo rappresentante si era limitato ad invocare la sua assenza per motivi di salute affermando che avrebbe mandato “le giustificazioni” al suo ritorno;

                                     -   posto che a ragione l’autorità di tassazione ha respinto la richiesta di proroga della contribuente occorre ora esaminare se il suo rappresentante possa avvalersi di un motivo di restituzione dei termini;

                                     -   infatti, con il proprio reclamo, __________ ha presentato un certificato medico ed invocato problemi di salute e continui spostamenti per motivi medici;

                                     -   l’art. 192 cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che il termine di reclamo di 30 giorni stabilito dalla legge è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo;

                                     -   secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti: tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa;

                                     -   l’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata);

                                     -   è immediatamente evidente che il certificato del 21 gennaio 2025 del medico del rappresentante della ricorrente non sia idoneo a comprovare l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;

                                     -   esso si limita ad attestare che __________ era “tuttora in cura per i postumi di un ictus emorragico”, ragione per cui avrebbe dovuto recarsi in __________ e sarebbe stato assente dalla Svizzera fino a settembre 2025, chiedendo quindi una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali 2022-2023 fino alla fine di settembre 2025;

                                     -   il fatto stesso che il certificato datato 21 gennaio 2025 attesti che il paziente era “tuttora in cura per i postumi di un ictus” basta per concludere che l’emergenza medica risaliva ad un momento precedente e che la causa delle cure attuali era riconducibile ai “postumi” dell’ictus;

                                     -   è escluso quindi che __________ sia stato confrontato con problemi di salute tanto improvvisi da impedirgli sia di agire egli stesso entro i termini, sia di incaricare una terza persona di farlo per conto della contribuente;

                                     -   del resto, il 18 luglio 2025, ovvero in un momento in cui egli secondo il certificato medico avrebbe dovuto trovarsi in __________ per ragioni di cura, egli ha presentato personalmente reclamo a nome della contribuente;

                                     -   in queste circostanze la decisione dell’UTPG, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, appare legittima;

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   ll ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    150.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il cancelliere: